Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Art. 54a

Si tratta di un adeguamento di carattere redazionale, apportato per correggere un errore terminologico, che riguarda esclusivamente la versione italiana.

Art. 55, 56 e 57 cpv. 1

I termini sono adeguati alle modifiche apportate all’articolo 10.

Art. 59a Contratto-tipo

Il contratto-tipo oggi in uso è disciplinato a livello di ordinanza, ma non ha una base legale esplicita. La presente disposizione (cpv. 1) mira a colmare questa lacuna.

Cpv. 2: la regolamentazione vigente non ha più ragione d’essere poiché, a partire dal 1° gennaio 2007, gli assicuratori privati LAINF si sono impegnati nei confronti della Comco a calcolare e applicare tariffe dei premi individuali. Considerata la concorrenza che verrà a crearsi, occorre prevedere, in special modo nell’interesse degli assicurati, che il diritto di disdetta del contratto sia esercitabile anche in caso di aumento del tasso di premio netto (con o senza modifica dell’attribuzione alle classi e ai gradi) e di aumento dell’aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, come è stato previsto dal 1° settembre 2012 a titolo di variante nel contratto-tipo (cfr. n. 2.3.8). Il diritto di disdetta non è invece esercitabile in caso di modifica dei premi di ripartizione per le indennità di rincaro (uguali per tutti gli assicuratori privati LAINF) e di modifica dei premi supplementari per la prevenzione degli infortuni (fissati dal Consiglio federale).

Il capoverso 3 corrisponde essenzialmente al capoverso 2 dell’articolo 93 OAINF.

Art. 60 Consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavora-

tori

In un sistema basato sulla competitività e su tariffe dei premi liberalizzate (cfr. n. 2.3.7), non è più pensabile procedere a consultazioni, non fosse altro che per non favorire un concorrente fornendogli informazioni in anteprima. Le associazioni interessate, inoltre, rischierebbero di essere travolte da una valanga di consultazioni. Più utile per le aziende assicurate è sicuramente l’introduzione del diritto di disdetta del contratto in caso di modifica delle tariffe (cfr. art. 59a). Tuttavia, a differenza delle aziende assicurate presso un assicuratore privato, le aziende affiliate alla Suva non possono cambiare assicuratore se non sono d’accordo con le tariffe. Per questa ragione, è mantenuto il diritto delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori assicurati presso la Suva di essere consultate.

Art. 66, rubrica, cpv. 1 lett. e nonché cpv. 3bis

Allo scopo di precisare il campo d’attività della Suva (cfr. n. 2.1.3.3), sono esonerate dall’obbligo di assicurarsi presso di essa determinate aziende che, con l’ausilio di macchine, lavorano il metallo, il legno, il sughero, le materie sintetiche, le pietre o il vetro. L’elenco esaustivo di dette aziende figura al capoverso 1.

Altra novità inserita nella LAINF è la menzione esplicita del fatto che tutti i disoccupati che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1a sono assicurati contro gli infortuni presso la Suva. Ciò consente di creare la base legale necessaria per emana-