Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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re disposizioni complementari a livello d’ordinanza, in particolare per disciplinare la competenza dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati in caso di guadagno intermedio, disoccupazione parziale e provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine ci si baserà sui principi dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, che nel complesso si è dimostrata valida (cpv. 3bis).
Art. 73 cpv. 2 e 2ter
Cpv. 2: pochi anni dopo l’entrata in vigore della LAINF, gli assicuratori di cui all’articolo 68 avevano già convenuto con la cassa suppletiva la regola secondo cui tale cassa avrebbe attribuito un assicuratore al datore di lavoro che non ne avesse trovato uno. Lo scopo dell’accordo era prevenire problemi o lacune nella copertura assicurativa in caso di disdetta del contratto o di cambiamento dell’assicuratore. Questa prassi – che si traduce in un obbligo indiretto di assicurare – è ora sancita nella legge.
Cpv. 2ter: i compiti aggiuntivi che derivano alla cassa suppletiva dagli articoli 77a e 90 capoverso 5 devono essere indicati esplicitamente.
Art. 77a Eventi di grandi proporzioni
Le ragioni che hanno portato a proporre una soglia per l’evento sono illustrate al numero 2.3.5. L’importo, non il contenuto, è l’elemento che definisce l’evento di grandi proporzioni. Dopo un evento infortunistico che sarà verosimilmente definito «di grandi proporzioni», è importante che le informazioni necessarie siano trasmesse a un organo centrale di raccolta dei dati. Per gli assicuratori di cui all’articolo 68, la classe suppletiva LAINF è l’organo adatto.
Art. 81 cpv. 1
Secondo il tenore attuale della norma, le prescrizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro si applicano «a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera». La norma non è chiara poiché non specifica se le disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano anche alle aziende estere con lavoratori distaccati in Svizzera. La formulazione proposta chiarisce che anche questa categoria di aziende è assoggettata alle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e non professionali; in questo modo viene migliorata la sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori in Svizzera e si garantiscono condizioni di concorrenza il più possibile eque.
Art. 82a Lavori che comportano pericoli particolari
La prassi dimostra che l’impiego di strumenti e attrezzi di lavoro, ad esempio carrelli elevatori e macchinari per l’edilizia, causa infortuni dovuti a conoscenze lacunose circa il loro funzionamento. Lo stesso vale per l’uso di sostanze nocive. Non è data al momento una base legale che consenta al Consiglio federale di fissare particolari requisiti per la formazione dei lavoratori che svolgono lavori comportanti pericoli particolari. Viene creata pertanto una base giuridica sulla base della quale, su richiesta congiunta delle parti sociali, il Consiglio federale può emanare le norme di legge necessarie. In precedenza il Consiglio federale consulterà la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.