Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Art. 84 cpv. 2 secondo periodo

Si tratta di un adeguamento di carattere redazionale, apportato per correggere un errore grammaticale, che riguarda esclusivamente la versione francese.

Art. 85 cpv. 1, primo periodo, cpv. 2 e cpv. 2bis

Cpv. 1: l’abbreviazione LL deve essere scritta per esteso.

Cpv. 2: attualmente, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro si compone di 9–11 membri. Le parti sociali partecipano alle sue sedute, ma senza diritto di voto. Poiché è fondamentale che queste organizzazioni sostengano le misure proposte in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, è indispensabile che facciano parte della Commissione in qualità di membri a pieno titolo. Essa sarà dunque composta di tredici membri. I seggi saranno distribuiti come in passato, tenendo conto dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per consentire agli organi esecutivi di far confluire nella Commissione le proprie competenze in materia di sicurezza sul lavoro, la loro rappresentanza è stata aumentata a scapito degli assicuratori.

Cpv. 2bis: Il Consiglio federale nomina come in passato (oggi questo aspetto è disciplinato dal capoverso 2) un rappresentante della Suva alla presidenza della Commissione. Non vengono apportate modifiche materiali.

Art. 87a Contributi delle aziende estere

Tutte le aziende che svolgono lavori in Svizzera sottostanno alle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni (cfr. art. 81 cpv. 1). Le aziende estere che non impiegano lavoratori assicurati ai sensi di legge (p. es. unicamente lavoratori distaccati) non versano premi assicurativi dai quali possano essere prelevati premi supplementari per la prevenzione degli infortuni. Per queste aziende occorre dunque sancire ora esplicitamente l’obbligo di partecipare ai costi della sorveglianza dell’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

I contributi delle aziende estere che impiegano lavoratori non assicurati secondo la LAINF devono corrispondere ai premi supplementari versati da aziende comparabili con lavoratori assicurati. Questa modifica mira altresì a ostacolare distorsioni della concorrenza. Laddove le aziende estere siano tenute a versare in patria contributi per la sicurezza sul lavoro, l’obbligo in Svizzera si tradurrebbe in un doppio onere, con conseguente, possibile pregiudizio alla libera circolazione dei servizi sancita nell’accordo bilaterale concluso dalla Confederazione con l’UE. La competente Corte di giustizia dell’Unione europea ha nel frattempo sancito che la protezione dei lavoratori costituisce un bene degno di protezione nell’interesse generale e giustifica la restrizione della libera circolazione che ne deriva.

Art. 89, rubrica e cpv. 2bis

Come già indicato al numero 2.3.4, l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati costituisce una branca autonoma dell’assicurazione obbligatoria. Visto che i disoccupati devono assumersi il rischio di infortuni, la Suva deve tenere un conto distinto come per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali, per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e per l’assicurazione facoltativa. Anche se non è sancito espressamente, va da sé che la