Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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dai nuovi atti normativi riportati nell’accordo. Dall’entrata in vigore dell’accordo, l’allegato II è stato adattato a tre decisioni del Comitato misto: la decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 (RU 2004 1277), la decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 (RU 2006 5851) e la decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345). Il Consiglio federale ha approvato di propria competenza gli aggiornamenti dell’allegato II ALC, che precisano i principi di coordinamento e la loro applicazione tecnica e non richiedono alcun adeguamento materiale a livello di legge. L’aggiornamento dei relativi riferimenti nelle leggi in materia di assicurazioni sociali all’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e agli atti normativi UE riportati al suo interno spetta invece all’Assemblea federale.

Quanto esposto vale per analogia per l’appendice 2, allegato K, della Convenzione istitutiva dell’AELS, che finora è stata aggiornata due volte. È previsto un terzo aggiornamento che renderà necessario anche un aggiornamento dei riferimenti al diritto dell’UE nelle leggi sulle assicurazioni sociali.

Per queste ragioni, la disposizione di rinvio nelle leggi sulle assicurazioni sociali è stata riformulata. Nel capoverso 1 il diritto applicabile deve essere precisato facendo riferimento all’ambito d’applicazione personale, agli atti normativi dell’UE in materia e alla versione rilevante per la Svizzera dell’allegato II ALC. Vengono ora elencati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, in cui sono stati aggiornati i principi di coordinamento dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 e che dal terzo aggiornamento dell’allegato II ALC sono vincolanti per la Svizzera. Sempre che nei regolamenti (CE) n. 883/2004 o (CE) n. 987/2009 vi si faccia riferimento o che siano interessati casi passati, l’allegato II ALC continua a essere riferito ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.

Il capoverso 2 concernente l’appendice 2, allegato K, della Convenzione AELS sarà riformulato in questa occasione in modo analogo; a questo proposito, nei rapporti tra la Svizzera e i suoi partner dell’AELS rimangono rilevanti i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.

Il nuovo capoverso 3 ha lo scopo di autorizzare il Consiglio federale ad adeguare autonomamente i riferimenti agli atti normativi dell’UE riportati ai capoversi 1 e 2 della disposizione di rinvio nelle leggi sulle assicurazioni sociali appena l’allegato II ALC o l’appendice 2, allegato K, della Convenzione istitutiva dell’AELS saranno stati modificati.

Il capoverso 4 precisa che tutti i termini utilizzati per indicare gli Stati membri dell’Unione Europea nelle leggi sulle assicurazioni sociali si riferiscono agli Stati ai quali si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Disposizioni transitorie

Cpv. 1: questa disposizione si ispira al principio base dell’assicurazione contro gli infortuni, secondo cui le prestazioni sono accordate in virtù del diritto in vigore al momento dell’infortunio.

Cpv. 2: per ridurre a medio termine i casi di sovraindennizzo, la regolamentazione prevista per le rendite di invalidità e le rendite complementari deve essere applicata anche alle rendite il cui diritto è maturato prima dell’entrata in vigore della presente revisione. Su questo punto occorre quindi derogare al capoverso 1, onde evitare che la nuova regolamentazione produca tutti i suoi effetti soltanto a distanza di decenni dalla sua introduzione e l’attuale insoddisfacente situazione si protragga ancora a