Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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lungo. La disposizione transitoria tiene tuttavia debitamente conto del fatto che i beneficiari di rendite LAINF hanno impostato la loro situazione previdenziale e pensionistica basandosi sulle disposizioni attualmente in vigore. Non è pertanto prevista alcuna decurtazione per i primi otto anni successivi all’entrata in vigore; successivamente le decurtazioni saranno introdotte in modo scaglionato.
Va da sé che i capitali di copertura e le dotazioni supplementari resisi disponibili a seguito della presente modifica devono restare nella comunità assicurativa e non possono confluire nei fondi liberi delle società. Per questa ragione viene stabilito che i capitali di copertura e di accantonamento liberati debbano essere utilizzati per il finanziamento di future indennità di rincaro o del capitale di copertura necessario in seguito a modifiche delle basi di calcolo approvate dal Consiglio federale (ad esempio una riduzione del tasso d’interesse tecnico o aspettativa di vita più elevata).
Cpv. 3: il passaggio della Suva, delle casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni e delle casse malati dal sistema della ripartizione delle spese a quello della copertura del fabbisogno per il finanziamento delle indennità giornaliere, dei costi per le cure mediche e delle prestazioni di breve durata, rende necessarie ulteriori dotazioni supplementari. Per procedere a questo passaggio senza causare forti aumenti dei premi, agli assicuratori è concesso un termine transitorio sufficientemente lungo.
Modifica di altri atti normativi
1. Legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 50b cpv. 1 lett. c e d e cpv. 2
Scopo dell’aggiunta al presente articolo è creare un’esplicita base legale per lo scambio di dati mediante procedura di richiamo. A scadenze regolari, gli assicuratori devono verificare il diritto alle prestazioni dei beneficiari di rendita e accertare che questi non siano deceduti. Tali controlli si rivelano particolarmente complessi quando gli assicurati risiedono all’estero. Poiché anche l’AVS e l’AI devono misurarsi con lo stesso problema, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS (UCC) tiene un registro centrale delle rendite AVS e AI correnti. Lo scambio di dati fra l’UCC e gli assicuratori contro gli infortuni contribuisce quantomeno a disporre di una piattaforma comune e uniforme di dati sui beneficiari di prestazioni dell’AVS, dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.
Nel capoverso 2 il Consiglio federale è inoltre autorizzato a disciplinare la partecipazione ai costi da parte degli assicuratori contro gli infortuni e dell’assicurazione militare.
14 RS 831.10