Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
modalità di riduzione delle riserve in eccedenza. Da un lato, la Suva è un’organizzazione non profit; dall’altro, essa è però tenuta a fissare premi in funzione del rischio. Per questo motivo, la riduzione delle riserve in eccedenza nell’ambito del sistema di finanziamento previsto all’articolo 90 LAINF crea difficoltà. In questi casi, in futuro, la procedura dovrà essere definita dall’autorità di vigilanza su richiesta della Suva.
Art. 90a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori
di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa suppletiva
Come già illustrato, l’attuale sistema di finanziamento delle indennità di rincaro presuppone la perennità dell’effettivo degli assicurati, che tuttavia non sussiste per le imprese di assicurazione private di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a (cfr. 2.3.7). Per questa ragione, dopo l’entrata in vigore della LAINF, gli assicuratori privati e la cassa suppletiva hanno istituito di propria iniziativa dotazioni supplementari distinte per le indennità di rincaro: per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Le eccedenze di interessi sulle dotazioni supplementari per prestazioni di lunga durata e sul capitale di copertura delle rendite sono accreditate alle dotazioni supplementari distinte per finanziare le indennità di rincaro, così come gli interessi sulle dotazioni supplementari distinte e i premi di ripartizione per le indennità di rincaro. Ora le quote degli interessi sulle dotazioni supplementari distinte per le prestazioni di breve e lunga durata sono utilizzate per garantire le quote del tasso d’interesse tecnico sui capitali di copertura delle rendite. Peraltro, le indennità di rincaro dovute e le quote dell’interesse tecnico sono prelevate dalle dotazioni supplementari distinte.
La soluzione, sinora praticata su base facoltativa, dovrà essere inserita nella legge. Le imprese di assicurazione private di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a devono costituire un’associazione e aderirvi è obbligatorio per tutti gli assicuratori privati e per la cassa suppletiva. L’associazione allestisce un conto globale delle dotazioni supplementari distinte e disciplina i pagamenti di compensazione tra gli assicuratori aderenti al fondo; inoltre, ha la competenza di fissare, mediante decisione, le quote degli interessi sulle dotazioni supplementari per le prestazioni di breve e lunga durata nonché i supplementi per le indennità di rincaro sui premi, secondo quanto stabilito all’articolo 92.
Il capoverso 1 impone agli assicuratori privati e alla cassa suppletiva di costituire un’associazione per garantire, sul lungo periodo, il finanziamento delle indennità di rincaro. L’adesione è obbligatoria per gli assicuratori privati e per la cassa suppletiva.
Il capoverso 2 obbliga i membri dell’associazione a costituire dotazioni supplementari distinte per il finanziamento delle indennità di rincaro di cui all’articolo 34 che sinora avevano alimentato su base volontaria. L’associazione mira a garantire il finanziamento delle indennità di rincaro secondo l’articolo 34.
Il capoverso 3 sancisce che le indennità di rincaro stabilite dal Consiglio federale devono essere capitalizzate. Sono inoltre elencati i mezzi per il finanziamento delle indennità di rincaro.
Il capoverso 4 assegna all’associazione la competenza di fissare mediante decisione le quote necessarie degli interessi sulle dotazioni supplementari per le prestazioni di