Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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finanziamento delle indennità di rincaro. Essendosi dimostrata valida, questa soluzione può essere mantenuta.

Art. 91 cpv. 4

I premi assicurativi di tutti i disoccupati sono già oggi versati dall’assicurazione contro la disoccupazione. In analogia con il capoverso 3, secondo cui il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali, è opportuno specificare espressamente la prassi in vigore per i disoccupati, ovvero che l’assicurazione contro la disoccupazione deve alla Suva la totalità dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. La ripartizione dell’onere dei premi tra i disoccupati e l’assicurazione contro la disoccupazione va disciplinata, come finora, nella LADI (cfr. art. 22a cpv. 4). Il nuovo capoverso prevede altresì l’assunzione della totalità dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione nel caso in cui i disoccupati partecipino a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione.

Art. 92 cpv. 1

Il capoverso 1 prevede supplementi per l’eventuale finanziamento di un fondo di compensazione in caso di eventi di grandi proporzioni (cfr. art. 90 cpv. 5 e n. 2.3.5).

Art. 94 Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi

Vista la soppressione della tariffa comune dei premi degli assicuratori di cui all’articolo 68, il sistema attuale secondo cui gli assicuratori devono emanare una decisione formale al momento dell’attribuzione iniziale delle aziende e degli assicurati alle classi e ai livelli delle tariffe dei premi è divenuto obsoleto e deve essere abrogato (cfr. n. 2.3.7). Per la Suva e le casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni, invece, detto obbligo rimane in vigore.

Art. 112 e 113

Le disposizioni degli articoli 112 e 113 sono riprese e adeguate alla modifica del 13 dicembre 200213 del Codice penale svizzero, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (la pena detentiva di breve durata, fino a sei mesi, è sostituita nei limiti del possibile da una pena pecuniaria nel sistema delle aliquote giornaliere o dal lavoro di pubblica utilità).

Art. 115a

Affinché le disposizioni di coordinamento concordate nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone siano valide parallelamente alle leggi nazionali e prevalgano su disposizioni legali contrarie, in ogni legge relativa alle assicurazioni sociali è stato precisato che l’Accordo e gli atti normativi che vi sono designati sono vincolanti (cfr. messaggio concernente il rinnovo dell’accordo sulla libera circolazione, n. 275.211). La disposizione di rinvio già esistente deve essere aggiornata e integrata

13 RU 2006 3459