Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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breve e lunga durata nonché i premi supplementari per tutti i membri dell’associazione.
Il capoverso 5 stabilisce il meccanismo con il quale vengono fissati i pagamenti compensativi e conferisce all’associazione la competenza di determinarli in modo vincolante per i membri dell’associazione.
Il capoverso 6 sancisce che i compiti dell’associazione vengono definiti in dettaglio negli statuti e nel regolamento amministrativo. Le modifiche degli statuti e del regolamento amministrativo dell’associazione necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
Il capoverso 7 assegna al Consiglio federale la competenza di emanare le norme necessarie in caso di mancata costituzione dell’associazione con la partecipazione obbligatoria degli assicuratori privati e della cassa suppletiva.
Art. 90b Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati
Le ragioni che hanno portato alla creazione di dotazioni supplementari distinte per le indennità di rincaro dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati sono state illustrate alla cifra 2.3.4.
Il capoverso 1 giustifica l’obbligo della Suva di tenere un conto distinto per il finanziamento delle indennità di rincaro.
Il capoverso 2 descrive come alimentare le dotazioni supplementari distinte, ossia non soltanto con eventuali premi di ripartizione, ma, conformemente al diritto vigente, anche con le eccedenze di interessi sui capitali di copertura dell’AINF D, sui redditi del capitale delle stesse dotazioni supplementari distinte e con eventuali contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Nel capoverso 3 si precisa come devono essere utilizzate le dotazioni supplementari. In questo modo, il metodo già applicato dalla Suva per garantire le indennità di rincaro è espressamente recepito nella legge. Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, il capitale di copertura necessario deve essere costituito con le risorse del fondo. Se tali risorse risultano insufficienti, il capitale supplementare necessario è finanziato con contributi del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Il capoverso 4 stabilisce che l’importo di tali contributi del fondo di compensazione è determinato dalla Suva, dopo aver consultato l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo che le esigenze dei due rami delle assicurazioni sociali siano conciliate tra loro.
Art. 90c Finanziamento dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi
L’assegno per grandi invalidi è una prestazione in contanti indipendente dal guadagno dell’assicurato. Questa soluzione è giustificata dal fatto che le spese che devono essere coperte non sono legate al guadagno in questione. Anche se la legge non lo prevede esplicitamente, questa prestazione va adeguata a ogni aumento del guadagno massimo assicurato, affinché possa raggiungere l’obiettivo per cui è prevista.
Per garantire il finanziamento degli assegni per grandi invalidi, gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a applicano lo stesso sistema utilizzato per il