Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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2. Legge federale del 25 giugno 198215 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza
Art. 34a cpv. 1, 4 e 5
Cpv. 1: nel capoverso 1 viene sancito il principio della riduzione delle prestazioni per i superstiti e di invalidità e definito il limite del sovraindennizzo. Questa disposizione coincide con l’attuale capoverso 1 dell’articolo 24 OPP 2 e con l’idea di fondo del capoverso 2 di questo articolo. Come nella regolamentazione vigente, il limite di sovraindennizzo viene fissato al 90 per cento del mancato guadagno, poiché nel caso di un limite superiore il beneficiario della rendita potrebbe realizzare un reddito netto superiore a quello che riceverebbe se non si fosse verificato il caso di previdenza. Questo avviene perché dalle rendite non vengono dedotti gli stessi contributi a favore delle assicurazioni sociali che vengono invece dedotti dal salario. Le rendite di vecchiaia LPP non subiscono decurtazioni.
Cpv. 4: nella disciplina vigente è già previsto che l’istituto di previdenza non sia tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare in caso di colpa (cfr. l’art. 25 cpv. 2 OPP 2). Ora l’istituto di previdenza dovrà essere espressamente esonerato dall’obbligo di compensare tale riduzione, anche nel caso di riduzioni delle prestazioni operate al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In tal modo, oltre alla riduzione della rendita LAINF in base alla revisione attuale è compresa in particolare anche la rendita LAM al raggiungimento dell’età di pensionamento. Neppure eventuali riduzioni analoghe di fornitori di prestazioni esteri devono essere compensate.
Cpv. 5: secondo la lettera a del presente paragrafo, il Consiglio federale è tenuto a definire le prestazioni e i proventi computabili tenendo conto dei principi definiti nel capoverso 1. Per il periodo che precede l’età di pensionamento della persona assicurata, ciò corrisponde ai contenuti dell’articolo 24 capoversi 2 e 3 OPP 2.
Il Consiglio federale dovrà stabilire nuovamente nel dettaglio quali proventi sono computabili. Alcune rendite per i superstiti, dovute in seguito al decesso della stessa persona assicurata, devono essere cumulate ai fini del computo. Nella misura in cui queste prestazioni superano complessivamente il reddito lucrativo che la persona deceduta avrebbe realizzato, le prestazioni per i superstiti LAINF vengono ridotte per evitare un sovraindennizzo. La rendita di invalidità LAINF viene corrisposta anche durante l’età di pensionamento e non viene sostituita da una rendita di vecchiaia LAINF. La rendita di invalidità LAINF garantisce infatti anche un reddito supplementare per la parte di capacità lavorativa colpita dall’invalidità. Per questo motivo, ai fini delle prestazioni computabili per il periodo successivo al raggiungimento dell’età di pensionamento occorre considerare per principio anche la rendita AVS, nella misura in cui essa sostituisce una rendita AI (cfr. l’art. 24 cpv. 2bisOPP 2 vigente), perché entrambe le prestazioni perseguono lo stesso scopo (cfr. cpv. 1). La regolamentazione di dettaglio per il periodo successivo al raggiungimento dell’età di pensionamento deve tuttavia includere anche l’armonizzazione con la revisione attuale (cfr. cpv. 4).
Nella prassi, il guadagno presumibilmente perso è spesso controverso e può portare a onerosi contenziosi. Il Consiglio federale deve tuttavia avere la competenza di
15 RS 831.40