Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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emanare disposizioni per la determinazione di questo parametro al fine di aumentare la certezza e la praticabilità del diritto.

La lettera b del capoverso 5 diventa la nuova base giuridica per la regolamentazione di dettaglio dell’adeguamento all’attuale revisione di legge e per quella contenuta nell’articolo 25 capoverso 2 OPP 2 della legislazione vigente.

La lettera c del presente paragrafo diventa la nuova base giuridica per il coordinamento con le indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie. A condizione che il datore di lavoro cofinanzi l’assicurazione d’indennità giornaliera almeno per metà, il diritto a una rendita di invalidità LPP può essere differito fino a quando le indennità giornaliere ammontano all’80 per cento del salario di cui l’assicurato è privato (cfr. l’art. 26 OPP 2 vigente).

Per dovere di completezza si accenna al fatto che, secondo l’articolo 97 capoverso 1 LPP, il Consiglio federale mantiene la competenza di disciplinare questioni di carattere esecutivo. Si rende pertanto superfluo creare in aggiunta una nuova base giuridica per l’articolo 24 capoversi 4 e 5 OPP 2.

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3. Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare

Art. 22 Attitudine

L’entrata in vigore della nuova legge federale sulle professioni mediche rende necessario un adeguamento dell’articolo 22 LAM (analogo a quello dell’art. 53 LAINF).

Art. 25a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni

La legislazione sull’assicurazione militare non disciplina in modo dettagliato quanto la LAINF (art. 54a) l’obbligo che incombe al fornitore di prestazioni di fornire informazioni. Poiché, riguardo al fornitore di prestazioni, l’assicurazione militare si trova nella stessa situazione dell’assicurazione contro gli infortuni, proponiamo di recepire nella LAM una disposizione analoga a quella dell’articolo 54a LAINF.

Art. 26 cpv.1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo

In virtù degli sforzi di coordinamento tra la LAMal e la LAINF, alcuni termini della LAINF (art. 10) vengono adeguati. Anche nella LAM alcuni termini vengono armonizzati con quelli della LAMal e della LAINF.

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4. Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

Art. 98 Obbligo di comunicazione dei dati

Le cifre pubblicate dalla SECO sui disoccupati registrati e sulle persone in cerca d’impiego non sono valori di riferimento ideali per valutazioni statistiche riguardanti

16 RS 833.1

17 RS 837.0