Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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Suva deve tenere altresì una statistica dei rischi per l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, come già avviene nella prassi.
Art. 90
Il sistema di finanziamento applicabile alle prestazioni di breve durata, ovvero il cosiddetto sistema di copertura del fabbisogno, è stato illustrato al numero 2.3.7. Per quanto concerne il finanziamento delle rendite, viene ora utilizzato il termine «sistema di copertura del fabbisogno». I vari sistemi di finanziamento delle indennità di rincaro non sono più trattati in questo articolo, bensì in disposizioni apposite (art. 90a–90c). Il capoverso 3 è pertanto abrogato.
In caso di modifica delle basi contabili, soprattutto a seguito del continuo incremento dell’aspettativa di vita e dei cambiamenti del livello generale dei tassi d’interesse, gli assicuratori dovranno costituire dotazioni supplementari per coprire il necessario aumento del capitale di copertura delle rendite (nuovo cpv. 3). La costituzione di dotazioni supplementari è indispensabile anche per l’applicazione del sistema di copertura del fabbisogno. Gli assicuratori devono inoltre continuare a costituire riserve per compensare le fluttuazioni dei risultati d’esercizio.
Le dotazioni supplementari e le riserve degli assicuratori privati prescritte al nuovo capoverso 3 costituiscono un patrimonio vincolato conformemente all’articolo 17 della legge federale del 17 dicembre 200411 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA). Ciò significa in particolare che, qualora il portafoglio sia trasferito a un’altra impresa di assicurazione, gli elementi corrispondenti passano all’impresa che riceve il portafoglio (cfr. art. 19 cpv. 2 LSA in combinato disposto con l’art. 68 cpv. 1 lett. e l’ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private12) e devono in ogni caso rimanere a disposizione dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il capoverso 4 stabilisce che, nel caso di eventi di grandi proporzioni, gli assicuratori di cui all’articolo 68 rispondono per le prestazioni fino al volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell’anno assicurativo precedente al sinistro per tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 (limite applicato al singolo evento). Delle prestazioni che eccedono tale limite risponde un fondo di compensazione da istituire ad hoc presso la cassa suppletiva. In altre parole, gli assicuratori devono erogare agli assicurati tutte le prestazioni previste in caso di eventi di grandi proporzioni, ma vengono indennizzati dal fondo di compensazione per le prestazioni che superano il limite fissato. Poiché, in questi casi, sono necessari anni per stabilire esattamente le prestazioni dovute e il loro versamento può estendersi sull’arco di diversi decenni, il fondo di compensazione dell’anno successivo all’evento di grandi proporzioni viene alimentato con premi supplementari, che la cassa suppletiva stabilisce in modo tale che tutte le spese correnti dei danni possano essere coperte.
Se, in seguito a circostanze non prevedibili, la Suva dovesse generare eccedenze inattese nell’elaborazione dei sinistri e le sue riserve dovessero così raggiungere un livello inutilmente elevato, come è avvenuto in passato in seguito alla marcata flessione del numero dei nuovi beneficiari di rendite, secondo il capoverso 5 essa deve poter richiedere all’Ufficio federale della sanità pubblica l’approvazione delle
11RS 961.01