Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, in quanto non riflettono la durata e il grado di disoccupazione di ogni assicurato. In varie branche delle assicurazioni sociali i disoccupati presentano rischi particolari e devono pertanto beneficiare di misure di prevenzione e di reintegrazione adeguate alla loro situazione individuale. Sia la Suva sia la SECO hanno interesse a disporre di una base comune di dati riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione e l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. A tal fine, per motivi inerenti alla protezione dei dati è necessario prevedere un’apposita base legale nella LADI, in relazione con l’introduzione nella LAINF dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, gestita dalla Suva già dal 1996. La legge prevede pertanto l’obbligo dell'ufficio di compensazione dell’assicurazione dell’assicurazione contro la disoccupazione di fornire alla Suva, contro indennizzo, i dati personali in forma anonima, necessari per l’analisi dei rischi nell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. I dati saranno raccolti dal Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni.
3 Proposte di modifica oggetto del progetto «Organizzazione e attività accessorie della Suva»
3.1 Situazione iniziale
Per quanto concerne l’istituzione della Suva, la sua forma organizzativa, i suoi compiti nonché i principi del progetto 2 (organizzazione e attività accessorie della Suva) si rimanda a quanto esposto ai numeri 3.1.1 - 3.1.3 del messaggio del 30 maggio 2008.
La Suva è un istituto autonomo di diritto pubblico della Confederazione incaricato dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. È un’impresa non profit finanziariamente indipendente che non beneficia di sussidi statali. Secondo il diritto vigente, gode di un alto grado di autonomia e responsabilità diretta. È gestita e amministrata per principio in modo autonomo e paritetico dai partner sociali (rappresentanti degli assicurati e dei datori di lavoro) e dai rappresentanti della Confederazione. Nell’ambito del suo ruolo di vigilanza istituzionale, secondo l’articolo 61 capoverso 3 LAINF il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza su di essa. Come tutti gli altri assicuratori, la Suva è soggetta inoltre alla vigilanza sul rispetto e l’applicazione uniforme della legge, esercitata dall’Ufficio federale della sanità pubblica, secondo quanto stabilito dall’articolo 79 LAINF.
Nell’ambito della procedura di consultazione concernente il messaggio del 30 maggio 2008 sull’organizzazione della Suva, sono stati posti in discussione due diversi modelli: da un lato la variante «alta vigilanza della Confederazione», che riprende l’attuale modello organizzativo, fondato sull’autogestione della Suva da parte dei lavoratori assicurati e dei datori di lavoro; dall’altro la variante «vigilanza diretta della Confederazione», secondo cui la Suva è concepita come un’impresa di proprietà della Confederazione, cui sono pienamente applicabili i principi fissati nel «Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione» (Rapporto sul governo d’impresa). L’esito della consultazione nel 2007 ha mostrato che la variante «vigilanza diretta della Confederazione» è privilegiata da una grande maggioranza. Di conseguenza, è