Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Art. 64 Direzione

1La direzione gestisce le attività della

Suva e la rappresenta verso terzi; essa

può inoltre conferire procure e altri

mandati.

2I membri della direzione non possono

essere contemporaneamente membri del

consiglio di vigilanza né del consiglio

d’amministrazione. Le condizioni di

assunzione sono conformi alle disposi-

zioni del Codice delle Obbligazioni23

(CO). L’articolo 6a capoversi 1-5

LPers24 si applica per analogia al salario

che percepiscono e alle altre condizioni

contrattuali.

Art. 64a (nuovo) Obbligo di diligenza Art. 64a

e fedeltà1 I membri del consiglio della Suva, del I membri del consiglio di vigilanza, del comitato del consiglio della Suva e della

consiglio d’amministrazione e della direzione adempiono i propri compiti direzione devono adempiere i loro con la massima diligenza e salvaguardacompiti con ogni diligenza e salvaguar- no gli interessi della Suva in buona fede. dare secondo buona fede gli interessi Il consiglio della Suva adotta i necessari della Suva. provvedimenti organizzativi per salva-

guardare gli interessi e impedire conflitti d’interesse.

2Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi della Suva rivelano le loro relazioni d’interesse nei confronti dell’organo elettorale.

3Durante la loro adesione al consiglio di vigilanza comunicano costantemente eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse.

4Il consiglio della Suva informa in materia nell’ambito del rapporto annuale.

23RS 220

24 RS 172.220.1