Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Art. 64b (nuovo) Ufficio di revisione

1La Suva deve far verificare il suo conto annuale dall’ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell’articolo 727 CO25. L’ufficio di revisione controlla inoltre l’osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all’articolo 90.

2I membri dell’ufficio di revisione sono nominati per una durata di tre anni al massimo. È ammessa la rielezione.

Art. 64c (nuovo) Responsabilità

1I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano alla Suva.

2Il diritto della Suva al risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la Suva è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

3Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi della Suva, delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione civile.

Art. 65 Presentazione dei conti

1I conti della Suva presentano la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio per settore d’attività.

2La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si impronta a

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