Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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e dell’Amministrazione (LOGA) e nell’articolo 8f dell’ordinanza del 25 novembre 199819 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, secondo cui i membri delle commissioni extraparlamentari comunicano senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse durante il mandato. Nell’ambito della relazione annuale il consiglio della Suva deve informare in materia.
3.3 Proposte di modifica rispetto al progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008
Per finalità di chiarezza e trasparenza viene operato qui di seguito un confronto tra il progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008 e le proposte di revisione previste dal presente messaggio complementare.
Messaggio del 30 maggio 2008 Proposte di modifica
In tutto il testo, le espressioni «Istituto Sostituzione di espressioni
nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI)» e «INSAI» In tutto il testo della legge, le espressioni
sono sostituite con l’espressione «Su- «consiglio di vigilanza» e «consiglio va», con i necessari adeguamenti d'amministrazione» sono sostituite con le grammaticali. espressioni «consiglio della Suva» e
«comitato del consiglio della Suva».
Art. 1 cpv. 2 lett. abis(nuovo)
2Esse non sono applicabili ai seguenti
settori:
abisattività accessorie della Suva (art.
67a);
Art. 61 cpv. 1 e 3 Art. 61 cpv. 1 e 3
1La «Suva» è un istituto autonomo di
1La «Suva» è un istituto autonomo di
diritto pubblico dotato di personalità diritto pubblico dotato di personalità giuridica e ha sede a Lucerna. La Suva giuridica e ha sede a Lucerna. L’istituto va iscritta nel registro di commercio.
dev’essere iscritto nel registro di com-
3La Suva soggiace all’alta vigilanza mercio.
3 La Suva soggiace all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal
Consiglio federale. Il regolamento della Confederazione, esercitata dal
sull’organizzazione della Suva nonché il Consiglio federale. Il suo regolamento
rapporto annuale e il conto annuale organico e la relazione sulla gestione
devono essere approvati dal Consiglio devono essere approvati dal Consiglio federale.
federale.
19 RS 172.010.1