Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Art. 67a (nuovo) Attività accessorie

1Oltre alle attività che è tenuta a svolge-

re per legge, la Suva può:

a. gestire cliniche di riabilitazione;

b. occuparsi della liquidazione di

infortuni per conto terzi;

c. sviluppare e vendere prodotti

per la sicurezza;

d. offrire consulenza e formazione

in materia di promozione della

salute sul posto di lavoro.

2Le attività accessorie devono essere:

a. compatibili con i compiti sovra-

ni della Suva nell’applicazione

delle disposizioni di cui

all’articolo 85 capoverso 1 sulla

prevenzione degli infortuni pro-

fessionali e delle malattie pro-

fessionali;

b. finanziariamente autosufficienti.

3Le attività accessorie sono esercitate

da centri di prestazioni interni alla Suva

oppure da società anonime ai sensi del

CO30 nelle quali la Suva detiene la

maggioranza del capitale e dei voti.

4Se le attività accessorie sono esercitate

da centri di prestazioni, la Suva tiene per

ogni centro un conto separato. Le ecce-

denze o le perdite sono accreditate o

addebitate a una riserva apposita della

Suva.

Art. 70 cpv. 3 (nuovo) Art. 70 cpv. 3

3Gli assicuratori di cui all’articolo 683 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 possono delegare la liquidazione degli possono delegare la liquidazione degli infortuni alla Suva o a un altro assicura- infortuni alla Suva o a un terzo. Il trasfetore autorizzato. Il trasferimento deve rimento per gli assicuratori di cui essere approvato dall’autorità di vigilan- all’articolo 68 capoverso 1 lettera a deve za. Il Consiglio federale disciplina i essere approvato dall’Autorità federale di particolari concernenti la protezione dei vigilanza sui mercati finanziari e per gli dati e la procedura d’approvazione. assicuratori di cui all’articolo 68 capo-

30 RS 220; RU 2006 2629