Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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delle misure specifiche per la protezione dell’ambiente. Questa valutazione può essere effettivamente e ragionevolmente effettuata solo da un’autorità cantonale.
Strutturazione ed entrata in vigore del nuovo allegato 2.6a°
Le prescrizioni nel progetto del nuovo allegato 2.6a sono strutturate come segue:
il numero 1 sancisce un divieto di spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi
dall’aria;
il numero 2 contiene le deroghe al divieto; il numero 2.1 concerne una deroga
generale per lo spargimento di un imenonottero (Trichogramma brassicae Bezdenko) per la lotta contro la piralide del mais (Ostrinia nubilalis), effettuato con un velivolo senza pilota (drone). Oggi questo tipo di spargimento dall’aria è ancora in fase di test e i rischi per l’ambiente e la salute delle persone sono paragonabili a quelli generati da uno spargimento effettuato da terra. Sono fatti salvi i requisiti di diritto aeronautico; il numero 2.2 attribuisce ai Cantoni, a determinate condizioni, la competenza di emanare prescrizioni in deroga al divieto di cui al numero 1. Secondo la lettera a, lo spargimento dall’aria è consentito soltanto se l’impiego da terra non è praticabile o se presenta chiari vantaggi per la salute delle persone o per l’ambiente. Lo spargimento da terra è ad esempio non «praticabile», se per effettuarlo non è possibile impiegare apparecchi mobili. Ciò accade in particolare nei vigneti ripidi e nelle aree inondabili per la lotta contro le zanzare. Secondo la lettera b, occorre garantire come finora la protezione della salute delle persone e dell’ambiente.
il numero 3 specifica che sono fatti salvi gli altri requisiti per lo spargimento di prodotti
fitosanitari, biocidi e concimi dall’aria, in particolare i requisiti previsti dall’ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e dalla legislazione in materia di navigazione aerea.
Secondo la parte generale del progetto di modifica dell’ORRPChim, è previsto che l’allegato 2.6a entri in vigore il 31 dicembre 2017. Contestualmente dovrà essere abrogato l’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 4 lettera b.
3.8 Prodotti disgelanti e additivi per salamoie
Allegato 2.7 numero 1, numero 3.1 capoversi 2–5 e numero 3.3 capoverso 2 lettera b
L’elenco delle sostanze disgelanti ammesse e le limitazioni d’impiego per queste sostanze esistono in Svizzera immutati dal 1986. Durante l’ultima revisione dell’ORRPChim, sono pervenute da più parti, tra cui grandi servizi parchi e giardini, richieste di estendere ad altri campi d’impiego l’uso consentito dei formiati, oggi limitato agli aeroporti. Tra il 2010 e il 2013 sono state inoltre effettuate, sotto la direzione dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) e con l’approvazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), prove di idoneità su strade nazionali con un sottoprodotto agricolo. Nella presente proposta di emendamento dell’allegato 2.7 occorre definire da un lato le condizioni per l’impiego di questi prodotti nel servizio invernale e, dall’altro, possibilità d’impiego supplementari per i formiati. Inoltre occorre limitare agli aeroporti l’impiego di urea e alcoli degradabili con basso peso molecolare, conformemente alle