Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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Di conseguenza, anche l’impiego di alcoli degradabili con basso peso molecolare deve essere limitato agli aeroporti.
Secondo la legislazione vigente, lo spargimento preventivo, ossia l’impiego prodotti disgelanti prima di una precipitazione in particolare per prevenire la formazione di ghiaccio e vetrato, è consentito solo «in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti». A causa delle grandi superfici che devono essere potenzialmente trattate, nel servizio invernale le priorità vengono comunque date ai «luoghi esposti» (quali le strade molto frequentate, le vie d’accesso a ospedali e stazioni ferroviarie, i marciapiedi ecc.), sicché la condizione per uno spargimento preventivo può essere legata unicamente alle condizioni meteorologiche critiche.
Le suesposte argomentazioni sono state attuate come segue nel progetto di modifica dell’allegato 2.7:
al numero 1 capoverso 2 è definito che cosa si intende con il termine additivi organici per salamoie. Sono presi in considerazione gli additivi a base di sottoprodotti organici, che vengono sparsi come componenti di salamoie con la tecnica del sale umido e della salamoia. A causa della numerazione ora necessaria, è stata mantenuta invariata come capoverso 1 la definizione di prodotti disgelanti utilizzata finora;
al numero 3.1 sono riportate le limitazioni d’impiego. Rimane invariato il capoverso 1, secondo il quale non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2. I capoversi 2–3 sono riformulati e i capoversi 4–5 sono nuovi:
il capoverso 2 sancisce che l’urea (n. 2 lett. b), gli alcoli degradabili con basso peso
molecolare, (n. 2 lett. c) e l’acetato di calcio o di potassio (n. 2 lett. e) possono essere impiegati soltanto negli aeroporti.
secondo il capoverso 3, il formiato di sodio o di potassio possono essere utilizzati
come finora negli aeroporti. In aggiunta possono ora essere impiegati anche sui percorsi pedonali confinanti con aree verdi;
il capoverso 4 disciplina gli additivi organici per salamoia descritti al numero 1. Ad
eccezione dell’impiego sulle strade nazionali con la tecnica della salamoia, il loro impiego è ammesso solo se le salamoie contenenti additivi vengono sparse meccanicamente con la tecnica del sale umido se gli additivi sono facilmente biodegradabili e se il contenuto di DOC dovuto agli additivi nel sale umido non supera i 10g/kg.
in deroga al capoverso 4, il capoverso 5 contiene una disposizione speciale
concernente gli additivi organici per salamoie, che ne consente l’impiego sulle strade nazionali.
Al numero 3.3 capoverso 2 lettera b, la frase «... in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti...» viene sostituita con «... in caso di condizioni meteorologiche critiche...».