Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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apparecchi e impianti saranno totalmente vietati in Svizzera. Anche questa disposizione può essere dunque abrogata. Inoltre, la disposizione di cui al capoverso 5 è scaduta dal 1° dicembre 2013 e può essere anch’essa abrogata. Per contro viene introdotta una nuova disposizione volta a fissare una proroga al 31 luglio 2016 della validità per le autorizzazioni cantonali rilasciate prima del 1° dicembre 2013, secondo il numero 3.3 dell’allegato 2.10 ORRPChim nella sua versione del 18 maggio 2005, agli impianti stazionari che contengono oltre tre chilogrammi di prodotto refrigerante stabile nell’aria. Questa proroga di almeno 30 mesi equivale alla consueta durata di validità del permesso di costruzione. Il numero 7 capoverso 1 delle disposizioni transitorie corrisponde infine all’attuale numero 7 capoverso 4.
3.11 Prodotti estinguenti
Allegato 2.11 numero 3
La proposta di modifica dell’allegato 2.11 concernente i prodotti estinguenti disciplina l’esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, in modo analogo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 4 dell’allegato 2.4. L’allineamento delle disposizioni concernenti l’esportazione è opportuno, poiché i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono sono di norma alogeni puri (idroflurocarburi bromati completamente alogenati, cfr. all. 1.4 n. 1 cpv. 1 lett. c ) che, in caso di esportazione, devono essere trattati allo stesso modo di altre sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Sotto il profilo sostanziale, i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione d’esportazione corrispondono al diritto vigente (n. 3.3 cpv. 3). Oltre alle prescrizioni vigenti, occorre vietare l’esportazione di oggetti e impianti, per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono. Il divieto non si applica agli apparecchi e agli impianti destinati all’uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito o negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 3.2 cpv. 1).
3.12 Pile
Allegato 2.15 numero 3 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c, numero 6.1 capoverso 3, numero 6.2, numero 6.3 capoverso 2 e numero 7 capoversi 1 e 1bis
Il progetto di modifica dell’allegato 2.15 prevede un ulteriore inasprimento delle vigenti limitazioni concernenti l’immissione sul mercato di pile contenenti mercurio e cadmio. Inoltre sono effettuate le seguenti modifiche: definizione di un importo minimo della tassa di smaltimento anticipate (TSA) per ogni singola batteria, denominazione dell’organizzazione privata che gestisce la TSA e funge da organo di notifica nonché adeguata partecipazione dei settori economici esentati dalla TSA ai relativi costi dell’organizzazione privata.