Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
raffreddamento superiore a 8 kW se il freddo negativo è combinabile con un freddo positivo. La proposta di modifica esprime chiaramente questo aspetto.
Uno dei presupposti affinché l’UFAM conceda una deroga eccezionale ai divieti di cui al numero 1 è che lo stato della tecnica non consenta di rispettare le norme SN EN 378- 1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 und SN EN 378-3:2008 senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria (n. 2.2 cpv. 5 lett. a). Le norme concernenti i requisiti di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e le termopompe senza l’impiego di un prodotto refrigerante stabile nell’aria vengono attualmente rielaborate e saranno adeguate anche in futuro. Le modifiche proposte intendono far sì che, per motivi di sicurezza, sia possibile definire le norme contestualmente in vigore con la massima tempestività possibile. A tale scopo occorre attribuire all’UFAM la competenza di pubblicare nel Foglio federale le norme svizzere applicabili concernenti i requisiti di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e alle termopompe (cpv. 6 in combinato disposto con il cpv. 5 lett. a).
Al numero 2.2 bisè si è voluto garantire che il gestore di un impianto per la produzione di freddo, per la cui immissione sul mercato è richiesta una deroga, debba accertarsi che quest’ultima sia stata effettivamente concessa prima della messa in esercizio dell’impianto in questione.
La disposizione al numero 2.3 capoverso 2 lettera b vieta oggi l’impiego di condizionatori raffreddati ad aria con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW se gli impianti contengono un prodotto refrigerante «stabile nell’aria» con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 2000. Occorre rendere più flessibile la nuova normativa: invece del rigido divieto, sono ora previsti limiti quantitativi per i prodotti refrigeranti «stabili nell’aria» con GWP > 1500 e GWP ≤ 1500 pari rispettivamente a 0,18 kg e 0,3 kg per kilowatt di potenza di raffreddamento. Il progetto normativo proposto e i suddetti limiti quantitativi sono stati concordati con esperti delle principali associazioni di categoria (Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP, Proklima, Associazione svizzera della tecnica della costruzione Suissetec, Schweizerischer Verein für Kältetechnik SVK, Schweizerischer Verein von Gebäudetechnik-Ingenieuren SWKI).
Al numero 5 capoverso 2 lettera b, l’aggiunta che la summenzionata potenza di raffreddamento deve essere comunicata al momento della messa in/fuori esercizio di un impianto per la produzione di freddo è resa necessaria per consentire i controlli da parte dell’autorità competente per il divieto di impianti con potenze refrigeranti superiori ai valori indicati al numero 2.1 dell’allegato 2.10. I nuovi capoversi 4 e 5 concernenti l’attribuzione del numero da parte dell’UFAM e la sua esposizione sull’impianto rispecchiano ciò che già avviene nella pratica.
Al numero 7, la disposizione transitoria che autorizza la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti refrigeranti contenenti clorofluorocarburi rigenerati parzialmente alogenati per la ricarica di apparecchi o impianti fino al 31 dicembre 2014 verrà a cadere al momento dell’entrata in vigore della presente modifica dell’ORRPChim Questa disposizione può essere dunque abrogata. Di conseguenza, la disposizione transitoria di cui al capoverso 3, che autorizza l’immissione sul mercato, l’importazione e l’esportazione a scopo privato di determinati apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti con clorofluorocarburi parzialmente alogenati non sarà più necessaria, poiché i prodotti refrigeranti necessari per il funzionamento di questi