Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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con la pelle o la cavità orale solo brevemente e di rado non sono interessati da tale restrizione in quanto l’esposizione ai PAH che ne deriva non risulterebbe significativa. Per precisare questo «criterio di esposizione» è in preparazione un’apposita guida.
Oggi sono già disponibili sul mercato materie prime alternative contenenti bassi livelli di PAH. Queste comprendono il nerofumo e gli oli che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 10/201129.
Al fine di tutelare anche in Svizzera i consumatori da esposizioni critiche ai PAH contenuti negli articoli, il progetto di modifica dell’allegato 2.9 prevede un’apposita restrizione al numero 2 capoverso 1 lettera ebis. Questa restrizione vieta l’immissione sul mercato di articoli, le cui parti contengono più di 1 mg per kg di materia plastica di uno dei PAH elencati in precedenza, se (i) sono destinati al grande pubblico e (ii) vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Come già previsto nell’UE, per motivi di attuabilità la restrizione non si applica agli articoli già presenti nella catena di approvvigionamento prima di una determinata data, ossia che sono stati immessi in commercio entro tale data. Secondo il numero 5 capoverso 5, in Svizzera questa data è il 1° maggio 2016.
Il regolamento (UE) 1272/2013 contiene anche prescrizioni per i giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti PAH30. Nel diritto svizzero queste prescrizioni sono attuate nell’ordinanza sui giocattoli (RS 817.023.11) e nell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41). Non appena queste prescrizioni saranno implementate, nell’ORRPChim occorrerà richiamare l’attenzione sull’esistenza e sulla validità di queste normative nel diritto sulle derrate alimentari.
3.10 Prodotti refrigeranti
Allegato 2.10 numero 1 capoverso 4, numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3, numero 2.2bis, numero 2.2 capoverso 5 lettera b e capoverso 6, numero 2.3 capoverso 2 lettera b, numero 5 capoverso 2 lett. b e capoversi 4–5, numero 7
Il presente progetto di modifica dell’allegato 2.10 consente di adeguare alcune definizioni e disposizioni introdotte con la precedente modifica sulla base delle esperienze acquisite dalla loro entrata in vigore.
Al numero 1ter capoverso 4, la definizione della nozione di impianto è resa univoca mediante la sostituzione del termine «uno o più » con il termine «tutti i».
L’attuale disposizione al numero 2.1 capoverso 3 lettera b numero 3 intende unicamente vietare l’immissione sul mercato di impianti per la refrigerazione commerciale che impiegano prodotti refrigeranti «stabili nell’aria» per il freddo negativo con una potenza di
29 Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. GU L 12 del 15 gennaio 2011, pag. 1.
30 In considerazione della vulnerabilità dei bambini, è stato fissato un limite inferiore. Pertanto è vietata l’immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura contenenti un PAH in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg nelle loro parti accessibili in plastica o in gomma.