Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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forniti per l’uso con accumulatori NiCd. Sulla base dei dati di consumo nell’UE del 2008, il consumo attuale di accumulatori NiCd per gli utensili elettrici senza fili nell’UE è stimato a circa 9500 tonnellate. Nell’UE questi accumulatori sono ancora utilizzati soprattutto negli Stati membri dell’Europa orientale. Ipotizzando lo stesso consumo pro capite registrato nell’UE, in Svizzera ne risulterebbe un consumo di circa 150 tonnellate. Secondo i dati forniti dall’Organizzazione d’interesse per lo smaltimento delle pile (INOBAT), nel periodo 2011–2012 sono state vendute in Svizzera mediamente circa 18 tonnellate all’anno di batterie NiCd destinate all’uso in apparecchi elettrici. Da questi dati si deduce che le batterie NiCd per gli utensili elettrici senza fili sono già state ampiamente sostituite in Svizzera.

La disposizione transitoria di cui al numero 7 capoverso 1 prevede che le minipile non contenute in apparecchi possono essere immesse sul mercato per la prima volta ancora fino al 1° ottobre 2015. Per le minipile contenute in apparecchi è previsto un periodo di transizione più lungo fino al 1° giugno 2016. Una volta scaduti questi termini, sarà possibile vendere solo le scorte in magazzino. Secondo il numero 7 capoverso 1bis, sia le pile NiCd non contenute in apparecchi elettrici senza fili che quelle contenute in questi apparecchi possono essere immesse sul mercato ancora fino al 31 dicembre 2016. Le altre disposizioni transitorie concernenti il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 (attualmente disciplinate al n. 7 cpv. 1) non subiscono modifiche nei contenuti.

Importo minimo della TSA, Ufficio delle notifiche, partecipazione ai costi in caso di esenzione dalla TSA

La modifica del numero 6.1 capoverso 3 garantisce ora che chi è esentato dal pagamento della TSA indennizzi adeguatamente le spese che l’organizzazione privata incaricata di riscuotere e amministrare la tassa di smaltimento anticipata sostiene in relazione all’esenzione dalla tassa e all’attività di ufficio delle notifiche. Questa disposizione corrisponde alla prassi attuale ed è appropriata, dacché gli oneri che l’organizzazione si assume a seguito dell’esenzione della tassa sono sostenuti nell’interesse di questi fabbricanti. Di conseguenza, ora la partecipazione ai costi è menzionata esplicitamente come presupposto.

Il numero 6.2 introduce ora per la tassa di smaltimento anticipata un importo minimo di tre centesimi per ogni singola batteria, ossia per ciascun pezzo. L’ammontare della tassa è definito come importo in franchi per chilogrammo di batterie soggette a tassa nell’ordinanza del DATEC sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile (RS 814.670.1). Se partendo da questi importi per chilogrammo si calcolano le tasse al pezzo per i singoli tipi di batterie, per le batterie molto piccole e leggere possono risultarne importi troppo bassi per coprire i costi di smaltimento. Pertanto occorre ora introdurre un importo minimo di 0,03 franchi per batteria. Per le batterie molto leggere ciò comporta uno scostamento dall’importo minimo di 7 franchi per chilogrammo definito al punto 6.2 capoverso 1. Con una susseguente revisione dell’ordinanza del DATEC sull’ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile, occorre poi integrare l’importo minimo di 0,03 franchi per batteria anche in questa ordinanza.

Al numero 6.3 capoverso 2 è sancito l’obbligo di notifica da parte dei fabbricanti esentati dal pagamento della tassa di smaltimento anticipata. Questo obbligo comprende in