Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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particolare la notifica della quantità di pile immesse sul mercato con l’indicazione dei tipi e del loro tenore di sostanze nocive. Ora viene stabilito che l’organizzazione privata incaricata di amministrare la tassa di smaltimento anticipata funge anche da organo di notifica per i fabbricanti esentati dal pagamento della TSA. Con questa disposizione si riducono al minimo gli oneri amministrativi del settore e i costi (un solo organo di notifica).
3.13 Disposizioni particolari concernenti i metalli
Allegato 2.16 numero 1bis, numero 5.1, numero 5.3, numero 5.5 capoversi 1–2, numero 7 capoversi 2–4
Il progetto di modifica dell’allegato 2.16 comprende nuove disposizioni concernenti i prodotti in pelle contenenti cromo e un aggiornamento della lista UE dei componenti per veicoli contenenti metalli pesanti che possono essere immessi sul mercato, compresa la possibilità che questo aggiornamento possa essere effettuato in futuro a livello d’ufficio.
Cromo(VI) nei prodotti in pelle
In rapporto alla frequenza dei casi di sensibilizzazione, il cromo (VI) è uno dei principali allergeni ed è classificato come sensibilizzante cutaneo secondo il regolamento (CE) n. 1272/200832.
Sebbene nella lavorazione delle pelli i composti del cromo non vengano utilizzati direttamente per la conciatura, in alcuni processi di concia vengono tuttavia impiegati composti di cromo (III) per favorire la reticolazione delle subunità del collagene, al fine di aumentare la stabilità dimensionale del cuoio nonché la sua resistenza all’azione meccanica e al calore. A seconda delle condizioni, durante il processo di concia si possono formare nel cuoio composti del cromo VI mediante l’ossidazione dei composti del cromo III. In una presa di posizione concernente il cromo VI nel cuoio, l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR)33 si rifà a uno studio nel quale è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in oltre la metà dei prodotti in pelle esaminati e in un sesto dei campioni la concentrazione di cromo VI è risultata addirittura superiore a 10 mg per kg di pelle.
Nell’ambito della valutazione dei rischi nell’UE, è stato dimostrato che il cromo VI contenuto nel cuoio o negli articoli in cuoio costituisce un rischio per la salute umana. Un contatto della cute con articoli in cuoio contenenti cromo VI può determinare nuovi casi di sensibilizzazione. Nei soggetti già sensibilizzati, tale contatto può provocare una risposta allergica anche a concentrazioni inferiori rispetto a quelle necessarie all’induzione di detta sensibilizzazione. Di conseguenza sono state ritenute necessarie e opportune misure per la riduzione dei rischi a livello europeo.
32 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L
353 del 31 dicembre 2008, pag. 1.
33 BfR empfiehlt, Allergie auslösendes Chrom (VI) in Lederprodukten streng zu begrenzen (Stellungnahme Nr. 017/2007 des BfR vom 15. September 2006, aktualisiert am 24. Mai 2007, non disponibile in italiano).