Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim
5.5 Informazioni di accompagnamento e dichiarazione doganale (art. 5)
Secondo l’articolo 13 della Convenzione di Rotterdam, le Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. L’articolo 5 capoverso 1 della versione vigente dell’OPICChim stabilisce che i prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 esportati devono essere etichettati con iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente. L’etichettatura deve avvenire conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. Inoltre chi esporta tali prodotti chimici per uso professionale o commerciale deve inviare a ogni destinatario della merce una scheda di dati di sicurezza (art. 5 cpv. 2). In futuro, l’obbligo di caratterizzare i pericoli sull’imballaggio e di allegare una scheda di dati di sicurezza si applicherà a tutte le esportazioni di sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza sui prodotti chimici. Sussiste così la garanzia che i destinatari di sostanze e preparati pericolosi siano informati delle caratteristiche pericolose e ricevano disposizioni di sicurezza per l’uso dei prodotti chimici. La caratterizzazione dei pericoli e la scheda di dati di sicurezza devono essere conformi alle pertinenti norme internazionali in materia, in particolare alle disposizioni del sistema globale armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (GHS) elaborato dalle Nazioni Unite. Con la presente modifica, la Svizzera adegua in parte la propria regolamentazione al regolamento PIC dell’UE.
Il nuovo articolo 5 capoverso 4 stabilisce che chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 o importa un prodotto chimico di cui all’appendice 2 deve indicare, nella dichiarazione doganale, che il prodotto chimico rientra nel campo d’applicazione dell’OPICChim, ossia che si applicano obblighi particolari conformemente alle disposizioni dell’OPICChim.
L’articolo 5 capoverso 5 stabilisce che chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 deve inoltre indicare il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM secondo l’articolo 8a. Questa disposizione migliora l’efficienza dell’esecuzione e garantisce che l’obbligo di notifica sia effettivamente rispettato per tutti i prodotti chimici soggetti alle disposizioni dell’OPICChim concernenti l’obbligo di annuncio dell’esportazione.
L’articolo 5 capoverso 6 chiarisce che nei documenti di spedizione per l’esportazione o l’importazione di prodotti chimici di cui all’appendice 2 deve essere impiegato il codice doganale armonizzato rilasciato dall’Organizzazione mondiale delle dogane, se disponibile.
5.6 Abrogazione dell’obbligo di annuncio annuale dell’esportazione (art. 6)
La modifica dell’articolo 3 prevede l’estensione dell’obbligo di annuncio dell’esportazione ai prodotti chimici di cui all’appendice 2. L’obbligo disciplinato all’articolo 6 di annunciare annualmente all’UFAM il tipo e la quantità di prodotti chimici di cui all’appendice 2 esportati può quindi essere abrogato. L’onere amministrativo delle imprese soggette all’obbligo di annuncio è così ridotto.
5.7 Introduzione di un sistema di numeri di riferimento identificativi (art. 5 cpv. 5 e art. 8a)
Per gli esportatori di sostanze e preparati soggetti alla presente ordinanza sono previsti i seguenti obblighi:
In caso di esportazione di sostanze che in Svizzera sono proibite o soggette a rigorose restrizioni (queste sostanze sono elencate nell’appendice 1) o di preparati contenenti tali sostanze, la prima esportazione di ogni anno civile per ogni Paese importatore deve essere annunciata all’UFAM con 30 giorni di anticipo. Le modalità di tale annuncio di esportazione sono descritte all’articolo 3.
In caso di esportazione di sostanze soggette alla procedura PIC e di formulati pesticidi altamente pericolosi (appendice 2) oppure di preparati contenenti tali sostanze, secondo l’articolo 4 gli esportatori devono rispettare le decisioni d’importazione del Paese destinatario.
Per ogni anno civile, l’esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 o 2 deve ora essere annunciata all’UFAM 30 giorni prima della prima esportazione (art. 3 cpv. 1). Entro 20 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione, l’UFAM rilascia all’autore dell’annuncio un numero di