Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim
- articolo 12 capoverso 1 (sostituzione di «sostanza e preparato secondo l’appendice 1» con
«prodotto chimico di cui all’appendice 1») e capoverso 2 lettera a (sostituzione del periodo «... dopo l’iscrizione della sostanza o del preparato nell’appendice 1: ...» con «... dopo l’iscrizione nell’appendice 1 di una sostanza contenuta nel prodotto chimico di cui all’appendice 1: ...»);
- articolo 14 capoverso 1 (sostituzione di «preparato» con «formulato pesticida altamente
pericoloso»);
- appendice 1, rubrica (stralcio di «preparati»), spiegazione del simbolo # (stralcio di «preparati» o
sostituzione di «preparati» con «componenti di formulati pesticidi altamente pericolosi») e intestazione della tabella (stralcio di «preparati»);
- appendice 2, rubrica e intestazione della tabella (sostituzione di «preparati» con «formulati pesticidi
altamente pericolosi»).
All’articolo 4 capoverso 3 lettera a, «registrato» è completato con «o omologato». Questa integrazione precisa che la regolamentazione derogatoria si applica sia alla registrazione sia all’omologazione di prodotti chimici di cui all’appendice 2, a seconda delle prescrizioni nazionali.
Queste precisazioni linguistiche non comportano alcuna modifica contenutistica delle disposizioni dell’OPICChim. Esse servono esclusivamente a migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle disposizioni.
5 Commento alle singole modifiche
5.1 Estensione del campo d’applicazione dell’OPICChim (art. 2 cpv. 1)
Secondo l’articolo 13 della Convenzione di Rotterdam, le Parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all’atto dell’esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l’ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia. All’articolo 5 capoverso 1 lettera c, la versione vigente dell’OPICChim stabilisce che i prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 esportati devono essere etichettati con indicazioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corrispondenti misure di protezione. L’articolo 5 capoverso 2 chiede inoltre che chi esporta un prodotto chimico di cui alle appendici 1 o 2 per uso professionale o commerciale deve inviare a ogni destinatario della merce una scheda di dati di sicurezza. In futuro, questi obblighi si applicheranno a tutte le esportazioni di sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). L’indicazione dei pericoli e la scheda di dati di sicurezza devono essere conformi alle pertinenti norme internazionali in materia, in particolare devono essere redatti secondo le norme del sistema globale armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (GHS) elaborato dalle Nazioni Unite e contenere le informazioni disponibili più recenti. A tal fine, il campo d’applicazione dell’OPICChim deve essere esteso a tutte le sostanze e i preparati pericolosi. Con questa modifica, l’OPICChim è adeguata in parte anche all’articolo 17 del regolamento PIC dell’UE. Secondo l’articolo 17 paragrafo 3 del regolamento PIC dell’UE, se vengono esportate sostanze chimiche disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione queste devono essere corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una Parte o in un altro Paese.
5.2 Definizione della quantità esportata (art. 2 cpv. 2 lett. h)
La Convenzione PIC esclude dal campo d’applicazione i prodotti chimici importati a scopi di ricerca o di analisi oppure da un singolo individuo per uso personale, a condizione che le quantità non comportino alcun pericolo per l’ambiente o la salute umana. La versione vigente dell’OPICChim contempla questa disposizione senza tuttavia precisarla con un’indicazione quantitativa concreta. Il regolamento PIC dell’UE stabilisce invece una quantità soglia innocua di 10 chilogrammi per anno civile esportati a scopi di ricerca o di analisi. La presente revisione mira a introdurre lo stesso valore numerico per i piccoli