Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim

quantitativi esentati dagli obblighi di annuncio anche in Svizzera, sulla falsariga della regolamentazione dell’UE. In futuro, l’esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 a scopi di ricerca o di analisi o per uso personale in quantità inferiori a 10 chilogrammi non rientrerà quindi più nel campo d’applicazione degli obblighi di annuncio secondo l’OPICChim.

5.3 Definizione della concentrazione minima (art. 2a)

Sono ora introdotte le definizioni di «prodotto chimico di cui all’appendice 1» e «prodotto chimico di cui all’appendice 2» ed è fissata la concentrazione minima di una sostanza in un preparato determinante per l’obbligo di annunciare l’esportazione dei preparati contenenti una sostanza di cui appendice 1 o il rispetto della decisione d’importazione per i preparati contenenti una sostanza di cui all’appendice 2. La concentrazione minima di una sostanza corrisponde alla concentrazione che farebbe scattare l’obbligo di etichettare il preparato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 se la sostanza fosse l’unica componente determinante per l’etichettatura della relativa caratteristica di pericolo. In altre parole, in futuro l’esportazione di preparati contenenti sostanze menzionate alle appendici 1 o 2 non dovrà più essere annunciata se la concentrazione della sostanza iscritta nell’appendice 1 o 2 è inferiore alla concentrazione descritta in precedenza. La Svizzera adegua così la sua regolamentazione alla concentrazione minima fissata nel regolamento PIC dell’UE. La fissazione di una concentrazione minima ha senso già solo per il fatto che consente di garantire meglio un’applicazione unitaria della procedura di annuncio secondo la Convenzione PIC in tutta l’Europa: i commercianti di prodotti chimici sono infatti al corrente della presenza di una sostanza in un preparato solo se tale sostanza deve essere indicata nella scheda di dati di sicurezza a causa della sua pericolosità. Di norma, infatti, solo i fabbricanti conoscono la composizione completa dei preparati e sono quindi al corrente delle sostanze presenti solo a bassa concentrazione.

5.4 Estensione dell’obbligo di annuncio di esportazione ai prodotti chimici di cui

all’appendice 2 (modifica dell’art. 3 cpv. 1 e abrogazione del cpv. 2)

La Convenzione di Rotterdam prevede che le Parti adottino una decisione d’importazione relativa alle sostanze e ai formulati pesticidi altamente pericolosi elencati nell’allegato III (l’allegato III è identico all’appendice 2 dell’OPICChim). Le Parti esportatrici devono rispettare questa decisione e prendere misure per garantire che tali prodotti chimici non siano esportati contro la volontà del Paese importatore. Se uno di questi prodotti chimici è esportato e vi è il sospetto di violazione della decisione d’importazione della Parte in cui si trova il destinatario, l’autorità doganale è tenuta a fermare la spedizione.

Tutti i prodotti chimici elencati nell’allegato III sono classificati nelle categorie «formulato pesticida altamente pericoloso» e «prodotto chimico industriale». La decisione d’importazione di una Parte si applica unicamente alla categoria in cui rientra il prodotto chimico. Alcuni dei prodotti chimici elencati nell’allegato III possono essere impiegate sia come prodotti chimici industriali sia come pesticidi (p. es. ossido di etilene e composti di tributil-stagno). In questi casi, le autorità doganali hanno difficoltà a verificare se, al momento dell’esportazione di una tale sostanza, deve essere rispettata una decisione d’esportazione negativa di una Parte. Per aumentare l’efficienza delle operazioni doganali, l’esportatore di un prodotto chimico di cui all’appendice 2, analogamente a un prodotto di cui all’appendice 1, nell’annuncio dell’esportazione è tenuto a fornire all’UFAM tutte le informazioni di cui all’articolo 3 OPICChim, in particolare il Paese importatore e le utilizzazioni previste. L’UFAM controlla queste informazioni e assegna un numero di riferimento identificativo sempreché la decisione d’importazione del Paese importatore sia rispettata. Questo numero è rilasciato dall’UFAM entro 20 giorni dal ricevimento dell’annuncio di esportazione di cui all’articolo 3 (cfr. 5.8). Il numero di riferimento identificativo assegnato deve essere indicato nella dichiarazione doganale e nei documenti doganali, in modo da rendere più efficiente la procedura di dichiarazione doganale per l’esportazione di sostanze e preparati secondo l’OPICChim. La regolamentazione derogatoria vigente per gli annunci di esportazione delle sostanze e dei formulati pesticidi altamente pericolosi di cui all’appendice 2 OPICChim è abrogata (art. 3 cpv. 2).