Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim
− fissare concentrazioni minime al di sotto delle quali non sono applicabili gli obblighi dell’OPICChim,
segnatamente quelli di annunciare l’esportazione e il rispetto delle decisioni d’importazione per i preparati contenenti sostanze di cui alle appendici 1 o 2;
− precisare che la benzina per motori contaminata da benzene a bassa concentrazione è esentata
dall’obbligo di annuncio dell’esportazione;
− estendere l’obbligo di annuncio dell’esportazione ai prodotti chimici di cui all’appendice 2 e
stralciare l’obbligo d’informazione in relazione all’esportazione di tali prodotti chimici.
In merito a queste regolamentazioni, la Convenzione PIC non contiene disposizioni dettagliate. Le relative precisazioni e integrazioni devono quindi ricalcare il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (regolamento PIC dell’UE), entrato in vigore il 1° marzo 2014, che sostituisce il regolamento (CE) n. 689/2008.
È inoltre prevista l’introduzione di un sistema di numeri di riferimento identificativi – sempre sulla falsariga del regolamento PIC dell’UE – che devono essere indicati nella dichiarazione doganale in caso di esportazione di prodotti chimici di cui alle appendici 1 o 2. Quest’obbligo aumenterà l’efficienza nell’esecuzione dell’OPICChim.
Per finire, l’attuale obbligo degli esportatori di mettere informazioni sui pericoli e istruzioni di sicurezza a disposizione dei destinatari di prodotti chimici di cui alle appendici 1 e 2 dell’OPICChim esportati è esteso a tutte le sostanze e i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 dell’OPChim. Con questa modifica, la Svizzera attua l’articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Rotterdam ed equipara l’OPICChim a una prescrizione corrispondente del regolamento PIC dell’UE.
3 Rapporto con il diritto europeo
La Svizzera non ha alcun obbligo giuridico di recepire le regolamentazioni dell’UE sull’esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi. Il presente progetto di modifica adegua tuttavia puntualmente l’ordinanza PIC, che attua gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Rotterdam in Svizzera, al regolamento PIC dell’UE, sempreché ciò sia utile per raggiungere gli obiettivi della Convenzione.
Le disposizioni del regolamento PIC dell’UE vanno tuttavia al di là dell’attuazione della Convenzione di Rotterdam: oltre all’obbligo di annunciare l’esportazione di determinate sostanze e preparati al Paese importatore a determinate condizioni l’esportazione dall’UE deve essere approvata espressamente dal Paese importatore mediante il suo assenso. Quest’obbligo si applica anche alle esportazioni verso Paesi non Parte. Oltre alle regolamentazioni della Convenzione di Rotterdam, il regolamento PIC dell’UE contiene anche divieti e restrizioni all’esportazione di determinanti inquinanti organici persistenti, come pure i composti del mercurio e i preparati contenenti mercurio. In Svizzera, i divieti e le restrizioni all’esportazione di sostanze e preparati sono disciplinati nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81).
4 Precisazioni linguistiche
In seguito alla definizione di una concentrazione minima di una sostanza in un preparato a partire dalla quale è necessaria una notifica dell’esportazione dei preparati contenenti una sostanza di cui all’appendice 1 o il rispetto della decisione d’importazione per i preparati contenenti una sostanza di cui all’appendice 2 e all’introduzione delle nuove espressioni «prodotto chimico di cui all’appendice 1» e «prodotto chimico di cui all’appendice 2» all’articolo 2a (cfr. 5.3 sotto), in alcuni articoli e in entrambe le appendici della presente ordinanza sono necessari i seguenti adeguamenti linguistici:
- articolo 2 capoverso 1 lettere a (stralcio di «preparati») e b (sostituzione di «preparati» con
«formulati pesticidi altamente pericolosi»);
- articolo 4 capoversi 2 e 3 (sostituzione di «sostanze e preparati secondo l’appendice 2» con
«prodotti chimici di cui all’appendice 2);
- articolo 11 capoverso 1 (stralcio di «preparati»);