Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim)

1 Situazione iniziale

La Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21) obbliga le Parti a informare le altre Parti sui divieti o sulle restrizioni rigorose dell’impiego di prodotti chimici emanati sul proprio territorio per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Ogni anno, la prima esportazione di tali sostanze va annunciata al Paese destinatario. Le sostanze il cui impiego è stato proibito o sottoposto a rigorose restrizioni da almeno due Parti in due regioni distinte possono essere iscritte nell’allegato III della Convenzione PIC. Per i prodotti chimici iscritti nell’allegato III, le Parti sono tenute a decidere se ed eventualmente a quali condizioni intendono autorizzare o vietare l’importazione di tali sostanze PIC. Questa procedura è detta assenso preliminare in conoscenza di causa (prior informed consent, PIC). Forniture di sostanze PIC contrarie alla decisione d’importazione del Paese importatore non sono ammissibili.

L’ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (ordinanza PIC, OPICChim; RS 814.82) recepisce la Convenzione di Rotterdam nel diritto nazionale.

L’ordinanza contiene due appendici: l’appendice 1 designa le sostanze che in Svizzera sono vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Si tratta soprattutto di sostanze soggette a disposizioni specifiche secondo l’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81). Conformemente all’articolo 2 della Convenzione PIC, in quest’appendice vanno iscritte anche le sostanze la cui omologazione è stata rifiutata o ritirata per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. L’appendice 1 dell’ordinanza PIC deve quindi rispecchiare anche le disposizioni e decisioni prese in base all’ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161) o all’ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12). L’appendice 2 designa le sostanze e i formulati pesticidi altamente pericolosi che sottostanno alla procedura PIC ed è identica all’allegato III della Convenzione PIC. Determinate sostanze figurano in entrambe le appendici e nell’appendice 1 sono contrassegnate con il simbolo «#».

2 Motivo e punti salienti della revisione dell’OPICChim

Per attuare in Svizzera le modifiche della Convenzione PIC decise dalle Parti occorre aggiornare periodicamente l’appendice 1 dell’OPICChim e allinearla ai nuovi divieti e alle nuove restrizioni rigorose dell’ORRPChim nonché alle nuove restrizioni dell’omologazione dell’OPF e dell’OBioc. L’appendice 1 dell’OPICChim vigente non rispecchia ancora le nuove disposizioni di restrizione e divieto decise dal Consiglio federale con la terza e la quarta revisione dell’ORRPChim il 7 novembre 2012 e il 1° luglio 2015. Anche gli ultimi stralci dall’elenco dei principi attivi approvati per i prodotti fitosanitari dell’allegato 1 dell’OPF e gli ultimi principi attivi respinti per i biocidi non sono considerati nell’appendice 1 dell’OPICChim vigente, che deve quindi essere completata con le sostanze corrispondenti. Occorre inoltre iscrivere nell’appendice 1 alcuni altri principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi non più commercializzabili.

Le esperienze maturate nell’ambito dell’esecuzione hanno inoltre evidenziato che è necessario precisare o completare alcune disposizioni dell’OPICChim. Si tratta di:

− fissare valori soglia al di sotto dei quali le sostanze e i preparati esportati a scopi di ricerca o di

analisi oppure da un singolo individuo per uso personale non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPICChim;