Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim

che sono soggette all’obbligo di annuncio di cui all’articolo 3 OPICChim sia le esportazioni di mercurio elementare sia quelle di composti del mercurio.

Difeniletere polibromurato (PBDE): secondo la versione vigente dell’OPICChim il pentabromodifeniletere e l’ottabromodifeniletere sono elencati nelle appendici 1 e 2. Al loro posto è ora prevista l’iscrizione nell’appendice 1 dell’OPICChim delle sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, ottabromodifeniletere e decabromodifeniletere nella categoria «prodotto chimico industriale». Nell’UE, il pentabromodifeniletere commerciale (C-PentaBDE) e l’ottabromodifeniletere commerciale (C-OctaBDE) erano disciplinati nell’allegato XVII del regolamento REACH. In seguito all’iscrizione del C-PentaBDE e del C-OctaBDE nell’allegato A della Convenzione POP nel maggio 2009, le disposizioni del regolamento (CE) n. 850/20041 (regolamento POP) sono state adeguate in modo da disciplinare le sostanze contenute nel C-PentaBDE e nel C-OctaBDE identificate come inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma, ossia il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere. L’ottabromodifeniletere resta disciplinato nell’allegato XVII del regolamento REACH. Accanto al regolamento POP e all’allegato XVII del regolamento REACH, la direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) disciplina i PBDE nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva RoHS stabilisce che il tenore di PBDE delle apparecchiature non può superare lo 0,1 per cento riferito al materiale omogeneo. Nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è quindi vietato anche il decabromodifeniletere (C-DecaBDE). Questa disposizione ha proibito l’impiego principale del decabromodifeniletere. La quarta revisione dell’ORRPChim del 1° luglio 2015 ha integrato queste modifiche nell’allegato 2.18.

Il pentaclorobenzene (numero CAS 608-93-5) è iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim per entrambe le categorie «pesticida» e «prodotto chimico industriale». Nel maggio 2009 il pentaclorobenzene è stato inserito nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma. Successivamente è stato inserito anche nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim. La fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego del pentaclorobenzene e dei suoi preparati sono vietati. È eccettuata l’utilizzazione di tali prodotti chimici a scopi di ricerca o di analisi.

Gli esabromociclododecani (HBCDD) e i suoi isomeri alfa-esabromociclododecano, betaesabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano sono iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale». Nel maggio 2013, la sesta Conferenza delle Parti (COP6) ha deciso di inserire gli HBCDD nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma. Questa decisione è stata attuata con la quarta revisione dell’ORRPChim, che inserendo gli HBCDD nell’allegato 1.1 dell’ordinanza ne ha vietato la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego sotto forma di sostanze o componenti di preparati. L’iscrizione degli HBCDD nell’allegato 1.17 è stata cancellata. La nuova regolamentazione del divieto degli HBCDD è entrata in vigore il 1° settembre 2015. Il periodo transitorio per l’immissione sul mercato e l’impiego di polistirene contenente HBCDD destinato alla fabbricazione di pannelli isolanti e per l’immissione sul mercato di pannelli isolanti contenente HBCDD è scaduto al 1° marzo 2016. Sono eccettuati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di ricerca o di analisi.

L’esaclorobutadiene (HCBD, numero CAS 87-68-3) è iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale». Nel maggio 2015, la settima Conferenza delle Parti (COP7) ha deciso di inserire l’HBCD nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma. Questa decisione è stata attuata con la quarta revisione dell’ORRPChim, che inserendo l’HCBD nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim ne ha vietato la fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego sotto forma di sostanza o componente di preparati. Sono eccettuati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di ricerca o di analisi.

I cloroalcani C10-C13 (numero CAS 85535-84-8, paraffine clorurate a catena corta) sono iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale». Le paraffine clorurate a

1 Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29).