Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim
vengono iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim, sono i seguenti: alaclor, amitraz, antrachinone, bitertanolo, butraline, cadusafos, carbofuran, carbosulfan, clorfenvinfos, clortal-dimetile, cinidon-etile, cianammide, cibutrina, ciflutrin, ciexatin, diazinone, diclobenil, diclorvos, fenbutatin ossido, guazatina, metoxuron, oxadiargil, fosalone, propacloro, rotenone, terbufos, tiociclam, tolilfluanide, trifluralin, vinclozolin, 1,3-dicloropropene, acetocloro, alletrina, azinfos-metile, bendiocarb, bensulide, bioalletrina, bioresmetrina, bis(triclorometil)solfone, bromacile, butafenacile, butilato, carbaril, cloropicrina, diafenthiuron, dicloran, dicrotophos, diniconazole-M, dinocap, etion, etossichina, fenarimol, fenpropatrin, fention, fentin idrossido, fenvalerato, hexaconazol, hydramethylnon, methabenzthiazuron, mevinfos, nabam, naled, novaluron, ometoato, ossidemeton-metile, pebulato, phorate, procimidone, profenofos, prometrina, propanile, propargite, propazina, profam, propoxur, resmetrina, siduron, temefos, terbacil, terbutrina, tetraclorvinfos, tetradifon, tetrametrina, thiodicarb, tiometon, triadimefon, tridemorf.
Sostanze soggette a omologazione di cui all’allegato XIV del regolamento REACH (sostanze di cui all’allegato 1.17 dell’ORRPChim): con la modifica dell’ORRPChim del 7 novembre 2012 sono state disciplinate nell’allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814) sostanze particolarmente preoccupanti soggette all’obbligo di omologazione nell’UE secondo il regolamento REACH ed elencate nell’allegato XIV del regolamento REACH. La regolamentazione dell’ORRPChim prevede che l’immissione sul mercato di sostanze dell’allegato XIV del regolamento REACH soggette a omologazione nell’UE sia in linea di massima vietata, a meno che per un determinato impiego della sostanza non si applichi una deroga generale, l’UE non abbia rilasciato un’autorizzazione per l’impiego o l’organo di notifica non abbia rilasciato, in risposta a una richiesta motivata, un’autorizzazione derogatoria limitata nel tempo. In Svizzera, le sostanze elencate nell’allegato 1.17 numero 5 ORRPChim sono quindi vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute o dell’ambiente. Attualmente nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim sono elencate 14 sostanze. Di esse, è prevista l’iscrizione nell’appendice 1 dell’OPICChim di quelle il cui termine per la presentazione di una domanda di omologazione è scaduto senza essere stato utilizzato, ossia: 4,4’- Diaminodiphenylmethan (MDA), 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (muschio xilene), tris(2-cloroetil) fosfato (TCEP), diisobutiliftalato (DIBP) e 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT). Per il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso, l’UE ha ricevuto domande di autorizzazione dell’immissione sul mercato per uso professionale come pigmenti coloranti in pitture nonché per la colorazione di plastica o oggetti plastificati. In Svizzera, tuttavia, l’allegato 2.8 ORRPChim vieta l’immissione sul mercato di pitture e lacche contenenti piombo nonché di oggetti trattati dal fabbricante con tali pitture e lacche. Sono eccettuati da questo divieto il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso utilizzati per trattare oggetti destinati esclusivamente all’esportazione, a condizione che l’UE autorizzi determinati impieghi di questi pigmenti o non abbia ancora deciso in merito a una domanda di autorizzazione presentata entro il termine. In Svizzera, il giallo di piombo solfocromato e il piombo cromato molibdato solfato rosso sono quindi soggetti a restrizioni rigorose e devono pertanto essere iscritti nell’appendice 1 dell’OPICChim. L’UE ha autorizzato il cromato di piombo solo per la fabbricazione di dispositivi pirotecnici di ritardo contenuti nelle munizioni destinate all’autodifesa navale. Si tratta quindi di un campo d’applicazione molto limitato. In Svizzera non è pervenuta nessuna domanda di autorizzazione derogatoria per il cromato di piombo. Anche il cromato di piombo è quindi soggetto a restrizioni rigorose e va iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim.
Mercurio elementare: nella Convenzione PIC i composti del mercurio figurano nell’allegato III e nella versione vigente dell’OPICChim nelle appendici 1 e 2. I «Decision Guidance Documents» (documenti che descrivono i prodotti chimici elencati nella Convenzione PIC) non menzionano il mercurio elementare. Il mercurio e i suoi composti sono molto tossici e pericolosi per l’ambiente. In Svizzera l’immissione sul mercato e l’impiego di mercurio elementare sono soggetti a restrizioni rigorose conformemente alle disposizioni vigenti dell’appendice 1.7 ORRPChim. Anche il mercurio elementare (numero CAS 7439-97-6) va quindi iscritto nell’appendice 1 dell’OPICChim nella categoria «prodotto chimico industriale» senza il simbolo «#». L’attuale iscrizione «composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici» con la categoria «pesticida» è completata con la categoria «prodotto chimico industriale», in modo da precisare