Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim
catena corta sono disciplinate nell’allegato 1.1 dell’ORRPChim. La fabbricazione, l’immissione sul mercato, l’importazione a scopi privati e l’impiego di paraffine clorurate a catena corta sotto forma di sostanze e preparati con un tenore di paraffine clorurate a catena corta superiore all’1 per cento sono vietati. Sono eccettuati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego a scopi di ricerca o di analisi.
Essendo elencato anche all’appendice 2, l’alaclor è contrassegnato con il simbolo «#».
Con le modifiche previste dell’appendice 1 dell’OPICChim, la Svizzera adempie i propri impegni in qualità di Parte di cui all’articolo 12 della Convenzione di Rotterdam.
Per il benzene, il regolamento PIC dell’UE prevede una deroga all’obbligo di annuncio per le esportazioni di benzine per motori contaminate da benzene. Le esportazioni di benzine per motori provenienti dall’UE non devono essere annunciate. Secondo l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt), la concentrazione massima di benzene ammessa nelle benzine per motori è dell’1 per cento. La Svizzera disciplina quindi la concentrazione di benzene nelle benzine impiegate come carburanti per autoveicoli o aeromobili allo stesso modo dell’UE. Sulla falsariga del regolamento PIC dell’UE, in futuro le esportazioni di benzine contenenti benzene in concentrazioni ammesse inferiori all’1 per cento in volume destinate a essere impiegate come carburanti per autoveicoli e aeromobili non saranno più soggette all’obbligo di annuncio.
6 Modifica di altri atti normativi
6.1 Modifica dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
L’articolo 13 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui prodotti chimici, OPChim) disciplina l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi destinati all’esportazione. La presente modifica dell’OPICChim prevede il trasferimento, in forma invariata, della disposizione dell’articolo 13 capoverso 1 OPChim all’articolo 5 capoverso 1 lettera a OPICChim.
All’articolo 5 capoversi 1-3, l’OPICChim vigente stabilisce già che l’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza dei prodotti chimici menzionati alle appendici 1 o 2 OPICChim devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempreché ciò sia fattibile con un onere ragionevole. Negli altri casi occorre optare per la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore. La presente modifica dell’OPICChim prevede l’estensione delle disposizioni dell’articolo 5 capoversi 1-3 a tutte le sostanze e i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim esportati. La disposizione all’articolo 13 capoverso 2 OPChim è pertanto obsoleta.
Per garantire la coerenza delle disposizioni concernenti le sostanze e i preparati pericolosi importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati, il contenuto attuale dell’articolo 1 capoverso 6 OPChim è trasferito al capoverso 5 lettera f mediante un rimando all’OPICChim.
L’articolo 1 capoverso 6 e l’articolo 13 OPChim sono abrogati.
6.2 Modifica dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)
L’abrogazione dell’articolo 13 OPChim rende necessario un adeguamento del rimando all’articolo 13 OPChim previsto all’articolo 1a capoverso 3 lettera f OBioc. Siccome il contenuto dell’articolo 13 OPChim è mantenuto e trasferito all’articolo 5 capoverso 1 lettera a OPICChim, per i biocidi e gli articoli trattati importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati bisogna rimandare in generale alle disposizioni dell’OPICChim. Siccome quest’ultima non si applica agli articoli trattati sotto forma di oggetti, tale rimando va limitato alle sostanze e ai preparati.