Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/100: Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2017 · 11 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2017 Rapporto esplicativo Consultazione OPICChim
7 Ripercussioni
7.1 Ripercussioni per l’economia
La presente modifica dell’OPICChim, che prevede l’iscrizione di sostanze supplementari nell’appendice 1, comporta un maggior onere per gli esportatori dei prodotti chimici contenenti tali sostanze. L’onere dipende dall’entità del commercio internazionale dei nuovi prodotti chimici iscritti, ossia dal numero di sostanze elencate nell’appendice 1 esportate annualmente e dal numero di Paesi di destinazione.
L’introduzione del sistema di numeri di riferimento identificativi non addossa alle imprese interessate alcun onere supplementare rispetto al diritto vigente. Nell’attuale sistema elettronico di tariffa doganale «Tares», accanto alle voci di tariffa rilevanti figura già l’annotazione «PIC». Nell’ambito della dichiarazione doganale online «e-dec» sotto «Disposti di natura non doganale» occorrerà selezionare, come finora, «PIC». In un apposito campo basterà poi aggiungere il numero di riferimento identificativo rilasciato dall’UFAM.
L’ordinanza PIC vigente non stabilisce concentrazioni minime per l’obbligo di annuncio dell’esportazione di preparati contenenti sostanze elencate nell’appendice 1. Di conseguenza devono essere annunciate anche le esportazioni di preparati con concentrazioni molto basse di sostanze dell’appendice 1. Per esperienza, finora sono state annunciate soprattutto esportazioni di grandi quantità di tali preparati. Grazie all’introduzione della stessa concentrazione minima dell’UE, in futuro tali annunci non saranno più necessari, il che rappresenta un’agevolazione per le imprese.
L’introduzione di una quantità d’importazione o di esportazione minima di 10 chilogrammi (a scopi di ricerca o di analisi o da un singolo individuo per uso personale) a partire dal quale scattano gli obblighi previsti dall’ordinanza non ha alcuna ripercussione sul commercio, dal momento che nella pratica tale quantità limite si applica già oggi. Essa serve in primo luogo alla certezza del diritto.
7.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
In qualità di autorità nazionale svizzera designata, l’onere principale dell’esecuzione dell’OPICChim a livello federale spetta all’UFAM. Con l’iscrizione di sostanze supplementari nell’appendice 1, secondo l’articolo 11 l’UFAM dovrà preparare e inoltrare al Segretariato PIC nuove notifiche delle norme giuridiche concernenti tali sostanze. Per ogni sostanza, queste notifiche richiedono la compilazione di un dossier che contenga una descrizione delle norme giuridiche vigenti, una sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, la classificazione nelle classi di pericolo e, se disponibili, altre indicazioni come ad esempio una valutazione dei rischi della sostanza notificata. Con la presente modifica dell’OPICChim, l’onere dell’UFAM è destinato ad aumentare ulteriormente. L’onere supplementare potrà essere compensato internamente, nei limiti del preventivo attuale.
L’istituzione del nuovo sistema di numeri di riferimento identificativi non comporta alcun onere supplementare per l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), dal momento che la dichiarazione doganale online nell’ambito del sistema e-dec offre già questa possibilità.
L’esecuzione dell’OPICChim è e resta di competenza federale. Il progetto non ha quindi nessuna ripercussione per i Cantoni.