Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio» · 16 pagine
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5.1.3 Strumenti del Consiglio d’Europa
Il Codice Europeo di Sicurezza sociale del 16 aprile 196436 è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese ne ha in particolare accettato la Parte IX relativa al trattamento in caso di invalidità. La Parte IX definisce l’evento coperto, le persone da proteggere, le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni, il livello e la durata delle prestazioni.
Il Codice Europeo di Sicurezza sociale (riveduto) del 1990 è un accordo distinto dal Codice Europeo di sicurezza sociale del 1964, che non abroga. Esso migliora determinate disposizioni del Codice del 1964 e istituisce parallelamente una maggiore flessibilità. Non è ancora entrato in vigore.
5.1.4 Diritto dell’Unione europea
L’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea esige che sia predisposto un sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali che agevoli la libera circolazione dei lavoratori migranti dipendenti e autonomi e dei loro aventi diritto. Tale coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 200437 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché dal regolamento (CE) n. 987/200938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questi due regolamenti mirano unicamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati e si fondano sui corrispondenti principi internazionali di coordinamento, in particolare il pari trattamento dei cittadini degli altri Stati parte con i propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti, il pagamento delle prestazioni in tutta l’area europea. I regolamenti (CEE) n. 1408/7139 e n. 574/7240, che sono stati sostituiti dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, continuano a essere applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati dell’AELS fintanto che la Convenzione istitutiva dell’AELS non verrà attualizzata (Appendice 2 dell’Allegato K alla Convenzione istitutiva dell’AELS). Essi rimangono temporaneamente applicabili anche nelle relazioni con l’UE per i casi sorti in precedenza.
Il diritto dell’Unione europea non prevede nessuna armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei singoli Stati. Gli Stati membri possono stabilire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e
36 RS 0.831.104
37 RS 0.831.109.268.1
38 RS 0.831.109.268.11
39 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
40 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.