Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio» · 16 pagine
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2.2.1.3 Contributo per l’assistenza
I beneficiari di un assegno per grandi invalidi che vivono a domicilio (o che vogliono vivere a domicilio) possono presentare una domanda di contributo per l’assistenza. Questa prestazione, introdotta il 1° gennaio 2012 nell’ambito della 6arevisione dell’AI, è intesa ad aiutare gli assicurati a condurre un’esistenza autonoma e responsabile nonché a sgravare i loro parenti. Il contributo per l’assistenza permette ai genitori di assumere a tal fine dei collaboratori. Gli ambiti coperti comprendono tutti gli atti ordinari della vita e la sorveglianza, come per l’AGI e il SCI, ma anche l’aiuto per l’organizzazione degli svaghi, delle vacanze ecc. nonché le prestazioni notturne.
Il rapporto di valutazione intermedio del Bureau BASS di giugno 201510 contava nel 2014 235 minorenni al beneficio di un contributo per l’assistenza, per un totale di 3 822 186 franchi. Secondo tale rapporto, più della metà di questi minorenni hanno beneficiato di un contributo inferiore a 3000 franchi al mese; per un quinto dei beneficiari minorenni il contributo superava 5000 franchi al mese e per il 7 per cento dei minorenni era di oltre 8000 franchi al mese.
2.2.1.4 Cure pediatriche a domicilio
Nell’ambito del trattamento medico delle infermità congenite11, l’AI prende anche a carico prestazioni di istruzione e consulenza nonché di esame e cure12. Le prestazioni sanitarie che possono essere fornite da un’organizzazione d’aiuto di cure a domicilio a spese dell’AI, a meno che i genitori o altri parenti non se ne facciano carico a titolo di volontariato nella misura delle loro capacità, sono enumerate nella lettera circolare AI no30813. Al fine di garantire un’applicazione uniforme, le prestazioni e il tempo massimo che possono essere poste a carico dell’AI per ciascuna di esse sono stati trattati in dettaglio nella lettera circolare. Il tetto massimo è stabilito a otto ore al giorno (oltre all’AGI, al SCI e al contributo per l’assistenza).
Per quanto concerne le cure a domicilio, il sistema predisposto dall’AI differisce da quello applicabile nell’assicurazione malattia: il rimborso delle prestazioni fornite dalle organizzazioni di cure pediatriche a domicilio si limita alle prestazioni di istruzione, consulenza, esame e cure. Per quanto concerne le cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre)14, esse sono coperte nell’AI dall’assegno per grandi invalidi, dal supplemento per cure intensive e dal contributo per l’assistenza.
Nel 2014 hanno ricevuto cure pediatriche a domicilio 1017 minorenni (ossia provvedimenti sanitari ai sensi della lettera circolare AI no308). Le prestazioni versate
10Cfr. www.ufas.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Studi, perizie >
Àssicurazione invalidità > Valutazione intermedia del contributo per l’assistenza
11Vedi in proposito l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
12Se non si tratta di un’infermità congenita, le prestazioni sono prese a carico
dall’assicurazione obbligatoria delle cure.
13Cfr. www.ufas.admin.ch > Indicazioni pratiche > Esecuzione > AI > Basi AI >
Prestazioni individuali > Lettere circolari (consultato il 14.7.2015).