Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio» · 16 pagine

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l’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale a condizione che siano osservati i principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. A partire dall’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) il 1° giugno 2002, la Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento e applica in questo quadro i due regolamenti citati sopra (cfr. Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

5.2 Compatibilità delle misure con il diritto internazionale

Il presente progetto è compatibile con il diritto internazionale e con le disposizioni di coordinamento dell’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE, rispettivamente con l’Appendice 2 dell’Allegato K alla Convenzione istitutiva dell’AELS.

La misura prevista, ossia la migliore presa a carico delle cure intensive di cui necessitano i minorenni, va nel senso degli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale e non pone pertanto problemi riguardo al diritto internazionale applicabile alla Svizzera.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e basi legali

Le basi costituzionali per le modifiche di legge proposte si trovano negli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)42. Per le modifiche qui proposte è applicabile l’articolo 112 capoverso 1 Cost. (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità). Sulla base di questa disposizione, la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. La modifica proposta è dunque conforme alla Costituzione. L’ammontare del supplemento per cure intensive e del contributo per l’assistenza sono già disciplinati attualmente negli articoli 42tercapoverso 3 e 42sexiesLAI43 e pertanto le modifiche in questione possono essere integrate nelle disposizioni vigenti.

6.2 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene nuove norme di delega che consentano di emanare nuovo diritto per via d’ordinanza.

41 RS 0.142.112.681

42 RS 101

43 RS 831.20