Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/121: Iv. pa. 12.470 «Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili che vengono curati a domicilio» · 16 pagine

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4.2 Attuabilità

4.2.1 Aumento degli importi del supplemento per cure intensive

Questa misura, semplice e facilmente applicabile, non implica nessun cambiamento nel sistema né nell’attuazione.

5 Rapporto con il diritto europeo

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.1.1 Strumenti delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 16 dicembre 196631 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Esso prevede nel suo articolo 9 il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali32. Inoltre, gli Stati parte del Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna (art. 2 par. 2).

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)33 del 2006 comprende i diritti umani garantiti dalle altre convenzioni dell’ONU, li adatta alla situazione delle persone con disabilità e li completa con diritti specifici. La CDPD è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 15 maggio 2014. Con la sua adesione alla Convenzione, la Svizzera si impegna a eliminare gli ostacoli che incontrano i disabili, a proteggerli dalle discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e l'integrazione nella società civile.

L’articolo 23 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDE)34 del 1989, in vigore per la Svizzera del 1997, tratta dei fanciulli con disabilità. Gli Stati parte riconoscono in particolare il diritto dei minorenni con disabilità di beneficiare di cure speciali.

5.1.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 128 del 29 giugno 196735 concernente le prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La Parte II concerne le prestazioni d’invalidità; essa definisce l’evento coperto, stabilisce la percentuale delle persone da proteggere, le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni, il livello e la durata delle prestazioni.

31 RS 0.103.1

32Cfr. Observation générale n°19 del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle

Nazioni Unite, E/C.12/GC/19, 4 febbraio 2008.

33RS 0.109

34RS 0.107

35 RS 0.831.105