Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine

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NE plaude alla nuova disposizione secondo cui all’inizio della procedura occorre designare una persona cognita di diritto in materia d’asilo e di procedura Dublino. Chiede che l’articolo 7 capoverso 3 lettera c precisi che l’assistenza consiste in una consulenza giuridica, come detto nel rapporto esplicativo.

ACES, OSAR e UNHCR ritengono che l’attività della persona di fiducia debba iniziare, per tutti i minorenni non accompagnati, non già in concomitanza con l’audizione sulle generalità, bensì fin dalla presentazione della domanda d’asilo.

Proposta ACES e OSAR

Art. 7 OAsi 1:

2Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato è designato senza indugio un curatore o tutore. Se non è possibile designare subito dopo l’attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l’autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.

2bisL’attività della persona di fiducia inizia con l’audizione sommaria secondo l’articolo 26 capoverso 2 LAsi e si protrae fino al passaggio in giudicato della decisione riguardante la domanda d’asilo. Nella procedura Dublino, l’attività si protrae fino al trasferimento del minore nello Stato Dublino competente e abbraccia anche le procedure di cui agli articoli 76a e 80a LStr.

3La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto relativo all’asilo e alla procedura Dublino come anche di qualifiche socio-pedagogiche e conoscenze del diritto in materia di protezione dei minori. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato e adempie nello specifico i compiti seguenti:

a. consulenza e rappresentanza prima delle audizioni e durante le stesse;

b. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi probatori;

c. assistenza segnatamente nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie;

d. assistenza nella ricerca di familiari, fratelli e sorelle, parenti.

3) Persone di fiducia nel centro della Confederazione (OTest)

SZ trova logico che la tutela giurisdizionale abbracci anche il ruolo di persona di fiducia per i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati soggiornanti in un centro della Confederazione. Il ruolo della persona di fiducia si estende sull’intera durata della permanenza presso il centro. SZ auspica che la tutela giurisdizionale sia garantita fino all’allontanamento effettivo del minorenne dal centro. Se il Cantone è tenuto a designare una persona di fiducia, occorre garantire che i documenti le siano recapitati tramite la consulenza giuridica del centro.

NW ritiene che l’OTest debba prevedere espressamente la procedura relativa alla designazione da parte del Cantone di una persona di fiducia dopo l’erogazione di una decisione di trasferimento Dublino e prima dell’eventuale disposizione di una misura detentiva Dublino.

ACES e OSAR ritengono che il trasferimento dalla rappresentanza giuridica presso il centro a una persona di fiducia nominata dal Cantone al momento del passaggio in giudicato della