Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine
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lett. f e 31b LAsi) e ritengono che sia contraria al regolamento Dublino III. Chiedono la codificazione nella LAsi e nell’OAsi 1 di pertinenti garanzie minime (dev’essere possibile refutare la presunzione della mancata qualità di rifugiato; occorre considerare gli eventi con una rilevanza per l’asilo verificatisi nel frattempo; occorre svolgere un’audizione orale).
OSAR auspica in particolare che non siano riconosciute le decisioni di non entrata nel merito per assenza di nuovi motivi in seguito a una decisione materiale. In questo contesto auspica che siano adeguate le basi legali vigenti.
UNHCR raccomanda di codificare a livello d’ordinanza la garanzia del divieto di respingimento.
2.2.3 Rafforzamento dei diritti dei minorenni non accompagnati
FR e GE plaudono espressamente alle novità connesse ai diritti dei minorenni non accompagnati rientranti nel settore dell’asilo o degli stranieri. SG, SO, ACES, OSAR e UNHCR, dal canto loro, plaudono espressamente al rafforzamento dei diritti dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati.
ACES e OSAR ritengono tuttavia che le modifiche proposte siano troppo poco incisive. ACES, OIM e OSAR ritengono che una «persona di fiducia» non garantisca le medesime prestazioni di un tutore o rappresentante legale. Nello specifico, non dispone di diritti di rappresentanza legale ai sensi del diritto svizzero.
ACES e OSAR ritengono che occorra assolutamente designare un tutore o curatore. ACES, OIM e OSAR ritengono altresì che, omettendo di designare un rappresentante legale per i minorenni non accompagnati, la Svizzera corra il rischio di mancare ai propri obblighi internazionali (art. 3, 14, 18 e 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo).
OIM sottolinea che nei riguardi dei minorenni non accompagnati le misure coercitive vanno considerate unicamente quale ultima ratio.
Secondo SO, le nuove disposizioni descrivono con sufficiente chiarezza il mandato della persona di fiducia e pertanto adempiono grosso modo il loro scopo.
FR costata che le mansioni attribuite alla persona di fiducia comportano un ingente onere lavorativo supplementare. A seconda del numero di richiedenti attribuiti al Cantone, le risorse personali disponibili non basteranno per svolgere queste mansioni supplementari. Propone che la Confederazione versi una partecipazione forfettaria alle spese connesse al ruolo della persona di fiducia. OW ritiene che la designazione di una persona di fiducia da parte del Cantone comporterebbe oneri finanziari supplementari.
SO dà per acquisito che in futuro le persone di fiducia dovrebbero beneficiare di conoscenze ancor più approfondite dei diversi ambiti giuridici, il che richiederebbe un conseguente perfezionamento. In questo senso vedrebbe di buon occhio, ai sensi di uno sgravio, una formazione coordinata tra Confederazione e Cantoni o addirittura offerta dalla sola Confederazione.
Secondo SG l’esecuzione cantonale comporterebbe alcune difficoltà a livello pratico. Non è per esempio chiaro se la persona di fiducia vada soltanto informata oppure debba essere presente al momento della notifica della decisione.
BS e SW ritengono che il fatto di nominare una persona di fiducia sin dall’inizio della procedura sia un importante contributo alla garanzia degli interessi del minore. Nel definire ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia, BS considera importante garantire il coinvolgimento immediato della persona di fiducia.