Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine
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procinto di raggiungere la maggiore età. ZG ritiene pertanto che debba essere possibile astenersi dal nominare una persona di fiducia laddove, grazie a ciò, l’allontanamento possa essere eseguito in maniera più celere.
ZG e ASM propongono un nuovo articolo 88a capoverso 6 OASA:
Proposta ASM ad art. 88a cpv. 6
6Se un minorenne espressamente non desidera che sia nominata una persona di fiducia e se ciò consente di velocizzare in maniera ragguardevole la procedura di allontanamento, ci si può astenere dal nominare una persona di fiducia.
SZ ritiene che la designazione di una persona di fiducia in luogo di un tutore o curatore per i minorenni non accompagnati nel settore degli stranieri (art. 64 e 64a LStr) sia una soluzione valida e consenta di garantire un’assistenza celere, sgravando al tempo stesso le autorità incaricate di tutelare il minorenne.
NE caldeggia la designazione di una persona di fiducia per il minorenne non accompagnato in situazione irregolare laddove non sia possibile disporre rapidamente una misura tutoria. Il diritto cantonale neocastellano vieta tuttavia la carcerazione amministrativa dei minorenni. NE auspica che il capoverso 4 lettera c della presente disposizione dell’OASA menzioni un’assistenza sotto forma di consulenza giuridica.
ACES e OSAR propongono che l’articolo 88a AP-OASA sia adeguato in modo che sia richiesta la nomina immediata di una persona incaricata dell’assistenza o di un tutore.
Proposta ACES e OSAR in merito al ruolo e alle competenze della persona di fiducia:
3La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto relativo alla procedura Dublino come anche di qualifiche socio-pedagogiche e di conoscenze del diritto dei minori. È indipendente dalle autorità in materia di asilo e migrazione. Rappresenta, accompagna e sostiene il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure per la disposizione di misure coercitive secondo gli articoli 73–81 LStr0
4Adempie nello specifico i compiti seguenti:
a. consulenza e rappresentanza nel quadro della procedura di allontanamento e della
procedura per la disposizione di misure coercitive;
b. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi probatori;
c. assistenza segnatamente nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie;
d. sostegno nella ricerca di familiari, fratelli e sorelle, parenti.
2) Persona di fiducia nel settore dell’asilo (art. 7 AP-OAsi 1)
BS ritiene che la persona di fiducia debba essere in grado di verificare che l’alloggio e l’assistenza corrispondono ai bisogni del minorenne non accompagnato in termini di benessere e sviluppo sociale. Auspica che la Confederazione formuli chiare specifiche standard in questo settore per armonizzare in misura ancor maggiore le prassi cantonali oggi assai divergenti. Occorrerebbe completare in questo senso l’articolo 7 capoverso 3 AP-OAsi 1.
OW plaude alla nomina di una persona di fiducia per i richiedenti minorenni non accompagnati durante la procedura Dublino. Nell’ambito del riassetto del settore dell’asilo, alla stregua di quanto avviene durante la procedura nei centri di registrazione e procedura in essere, OW auspica che la Confederazione sia competente sia per la tutela giurisdizionale sia per la