Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine
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Anche GE e FER approvano espressamente la messa in campo di un servizio di esperti in dattiloscopia per verificare i risultati provenienti da Eurodac.
ACES e OSAR chiedono che vengano rispettati i principi della protezione dei dati, segnatamente a fronte del fatto che talune delle mansioni previste sono assicurate da fedpol.
3. Altre osservazioni
ACES e OSAR chiedono lo stralcio dell’accertamento, con l’aiuto di metodi scientifici, dell’età del richiedente l’asilo, giacché non conforme al principio di proporzionalità e troppo invasiva per quanto riguarda la sfera intima dell’interessato. UNHCR auspica che si ricorra alla verifica dell’età dei minorenni soltanto quale ultima ratio in presenza di indizi secondo cui l’interessato non ha raggiunto i 18 anni.
ACES, OSAR e UNHCR auspicano l’introduzione a livello d’ordinanza di un obbligo per i collaboratori della SEM di partecipare a una formazione o istruzione adeguata in vista della garanzia degli interessi, da un lato, e la realizzazione di tale obbligo nella prassi, dall’altro.
ACES, OSAR e UNHCR raccomandano inoltre che gli obblighi in termini di informazione specifici alla procedura Dublino siano codificati a livello esecutivo e attuati efficacemente. I richiedenti vanno per esempio informati quanto prima possibile in merito alla procedura Dublino tramite i promemoria elaborati dalla Commissione europea.
ACES, OSAR e UNHCR chiedono altresì che sia codificato nell’OAsi 1, e realizzato conseguentemente nella prassi, anche l’obbligo di un colloquio personale riguardante Dublino.
ACES e OSAR propongono di istituzionalizzare l’esame degli interessi del minore tramite l’intervento di un servizio specializzato. Chiedono altresì che l’articolo 7 capoverso 1 OAsi 1 codifichi un esame indipendente degli interessi del minore.
ACES e OSAR chiedono che l’ammissione provvisoria in Svizzera sia considerata alla stregua della protezione sussidiaria europea. Pertanto propongono d’inserire un nuovo, pertinente capoverso nell’articolo 29a OAsi 1. Chiedono altresì che alcuni adeguamenti della LAsi già entrati in vigore siano riveduti nell’ottica dell’accesso a una consulenza giuridica per le persone oggetto di una procedura Dublino. Nel quadro della revisione della LAsi in corso, occorre per esempio considerare il principio secondo cui lo Stato deve concedere un accesso effettivo alla consulenza giuridica e alla tutela giurisdizionale. Occorre altresì adeguare conseguentemente l’articolo 110a LAsi, contenente una disciplina speciale per la concessione del gratuito patrocinio in procedura d’asilo, dalla quale tuttavia i casi Dublino sono espressamente esclusi.
ACES e OSAR chiedono inoltre l’istituzionalizzazione a livello esecutivo della possibilità del «trasferimento volontario» (OAsi 1 e OASA). Infine, auspicano che nelle ordinanze sia inserito un riferimento a determinati articoli della Direttiva sull’ammissione (art. 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33/UE) per quanto riguarda le condizioni di carcerazione Dubino.
ACES e OSAR osservano inoltre che, conformemente alla sentenza CGUE MA, BT, DA v. UK del 6.6.2013 (C-648/11), i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati non dovrebbero, in linea di principio, essere trasferiti. La loro domanda andrebbe invece trattata nello Stato in cui hanno presentato l’ultima domanda d’asilo oppure in cui soggiornano (sempreché non abbiano familiari, fratelli, sorelle o parenti in un altro Stato Dublino).
BS ritiene che il rapporto esplicativo è impreciso per quanto riguarda l’entità della dichiarazione di presa in carico e dei motivi della sua scadenza (pag. 19). Conformemente al tenore dell’articolo 8 capoverso 3 AP-OEV, gli obblighi dovrebbero cessare soltanto dopo lo scadere