Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine

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2.2.5 Attribuzione cantonale dopo la ripresa della procedura d’asilo conformemente a Dublino (art. 29b cpv. 2 AP-OAsi 1)

Secondo il nuovo capoverso 2 dell’articolo 29b OAsi 1, se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo. La disposizione si riferisce alle persone la cui procedura terminata – per ritiro della domanda o per passaggio alla clandestinità – va successivamente ripresa.

Secondo TG, il permanere della competenza presso il medesimo Cantone anche in caso di ripresa della procedura non s’impone e scaturisce peraltro da un ragionamento erroneo. In questo modo si consente infatti a una persona che ha ritirato la propria domanda d’asilo o è passata alla clandestinità di risistemarsi nell’ambiente che ha lasciato. TG propone pertanto che in caso di ripresa della procedura, l’attribuzione cantonale sia decisa a prescindere dal Cantone originariamente competente.

All’opposto, SO, SZ e OSAR sono favorevoli alla disposizione. SO e SZ la trovano logica e fautrice di chiarezza, a livello pratico, sia in termini di avanzamento della procedura sia in termini di ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantone. Plaudono espressamente alla chiarezza per quanto riguarda la prassi dei Cantoni.

2.2.6 Protezione dei dati nel quadro della procedura Dublino

BS e SO plaudono alle proposte modifiche dell’OAsi 3 per quanto concerne la comunicazione dei dati a uno Stato Dublino.

1) Comunicazione dei dati allo Stato Dublino competente (art. 6b cpv. 2 AP-OAsi 3)

Secondo BS, l’articolo 6b capoverso 2 AP-OAsi 3 considera segnatamente la necessità di proteggere in particolar modo i dati personali sensibili, ovvero l’obbligo di tutelare i diritti della personalità del richiedente l’asilo. BS propone di integrare la disposizione precisando che i dati e le informazioni sullo stato di salute fisica e mentale del richiedente l’asilo possono essere comunicati unicamente tra personale delle professioni sanitarie ai fini dell’assistenza o del trattamento medico. Con ciò tutti i presupposti per la comunicazione dei dati sarebbero codificati in un’unica disposizione, il che agevolerebbe l’attuazione del diritto.

SO esprime incomprensione per il divieto di inoltrare ai Cantoni le informazioni fornite alla Svizzera dallo Stato di destinazione. I Cantoni, infatti, sono competenti per la persona fisicamente presente sul loro territorio e a tale titolo sono chiamati a fornire la necessaria assistenza. Pertanto SO propone di riesaminare la questione.

ZG avanza diverse proposte di modifica squisitamente redazionali. Auspica altresì che l’esempio del telefax sia stralciato dal rapporto esplicativo e che il segreto medico garantito dal personale che tratta i dati figuri nell’OAsi 3.

OIM osserva che la disposizione menziona unicamente lo stato di salute fisico o mentale della persona. Ora, prima del trasferimento lo Stato Dublino dovrebbe essere informato anche di eventuali indizi secondo cui la persona sarebbe stata vittima della tratta di esseri umani o di altri crimini, in Svizzera o altrove. Propone pertanto di completare la disposizione mediante il testo seguente: