Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine

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1. Riassunto dei risultati dell’indagine conoscitiva

1.1 Situazione iniziale

Il regolamento (UE) n. 604/2013 e il regolamento (UE) n. 603/2013 del 26 giugno 2013 sono stati notificati alla Svizzera il 3 luglio 2013. Il Consiglio federale ha deciso di accettare il loro recepimento subordinatamente all’espletamento dei requisiti costituzionali della Svizzera. Il Parlamento ha adottato i due regolamenti il 26 settembre 2014. Il termine referendario è scaduto inutilizzato il 15 gennaio 2015.

Il recepimento dei due regolamenti ha richiesto diversi adeguamenti in più ordinanze.

1.2 Principali adeguamenti connessi al regolamento Dublino III

Per garantire un accesso effettivo alla procedura d’asilo, l’articolo 18 del regolamento Dublino III precisa che lo Stato Dublino competente è tenuto a portare a termine l’esame della domanda d’asilo una volta iniziato. Se il richiedente ha ottenuto unicamente una decisione di prima istanza, lo Stato Dublino competente deve garantirgli l’accesso alle vie legali. Queste prescrizioni impongono l’adozione di una nuova disposizione nell’OAsi 1 (art. 29).

È peraltro previsto d’informare la persona di fiducia prima dell’incarcerazione Dublino di un minorenne non accompagnato (art. 80a cpv. 6 LStr). Il Consiglio federale è altresì chiamato a definire il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia. Proprio in ragione di questa delega legislativa (art. 64 cpv. 5 LStr e 17 cpv. 6 LAsi) s’impongono pertinenti adeguamenti dell’OAsi 1 e dell’OASA. Alcuni adeguamenti riguardano anche l’OTest.

Per maggior chiarezza, è opportuno integrare nell’OTest i rimandi alle nuove disposizioni sulla carcerazione ordinata nel quadro della procedura Dublino (detta in seguito «carcerazione Dublino»).

1.3 Principali adeguamenti connessi al regolamento Eurodac

Tra le principali novità della rifusione del regolamento Eurodac vi è l’introduzione della funzione di esperto in dattiloscopia, incaricato di controllare senza indugio i risultati dei confronti dattiloscopici con la banca dati. Questa novità richiede un adeguamento dell’OAsi 1 e dell’OAsi 3. Anche l’OASA subisce una modifica, giacché occorre definire la subordinazione amministrativa dell’esperto in dattiloscopia, non solo per i confronti dattiloscopici nel settore dell’asilo ma anche per quelli nel settore degli stranieri. Nel secondo caso trattasi di confronti richiesti alla SEM dalle autorità cantonali e riguardanti persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Occorre altresì definire più nel dettaglio le mansioni dell’esperto in dattiloscopia.

Occorre inoltre integrare nell’OAsi 3 e nell’OASA diverse disposizioni relative alla protezione dei dati.

1.4 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Schengen e Dublino

L’articolo 83a OASA è adeguato per tenere conto della direttiva 2001/40/CE1. In futuro questa direttiva sarà applicata anche al settore dell’asilo, per cui occorre meglio precisare la procedura e le condizioni per il riconoscimento di queste decisioni degli Stati Dublino, come an-

1 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento die cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.