Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine
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designazione della persona di fiducia sino al termine della procedura, a prescindere dal luogo di soggiorno del richiedente (centro o Cantone). Se un richiedente minorenne è attribuito a un Cantone, quest’ultimo designa un’assistenza le cui mansioni non abbracciano quelle della persona di fiducia.
ZG e ASM chiedono che l’articolo 7 capoverso 2terOAsi 1 sia adeguato come segue:
«A ogni richiedente l’asilo minorenne non accompagnato è assegnata una rappresentanza legale per l’audizione sommaria secondo l’articolo 26 capoverso 2 LAsi, a meno che l’interessato non vi rinunci espressamente. La rappresentanza legale svolge le mansioni della persona di fiducia.»
ZG non ritiene appropriato designare una persona di fiducia per la prima audizione da parte del Cantone mentre il minorenne ancora soggiorna presso un centro della Confederazione. Propone che durante la permanenza presso i centri della Confederazione la tutela giurisdizionale sia istituita conformemente agli articoli 5 e 25 OTest. La designazione di una persona di fiducia da parte del Cantone deve intervenire soltanto al momento dell’attribuzione cantonale. ASM chiede che per la durata della permanenza presso i centri di registrazione e procedura sia applicabile una soluzione analoga a quella prevista per il centro di test di Zurigo. Occorrerebbe prevedere una rappresentanza legale per l’intera durata della permanenza del minorenne presso un centro e sino al termine della procedura Dublino. In caso di attribuzione cantonale, il Cantone designa una persona di fiducia che assume le mansioni del rappresentante legale.
ZG e ASM chiedono che l’articolo 7 capoverso 2bissia completato come segue:
Il mandato della persona di fiducia termina inoltre con la disposizione di una misura tutoria o con il raggiungimento della maggiore età da parte dell’interessato.
SZ considera che i richiedenti minorenni non accompagnati oggetto di una procedura Dublino dovrebbero rientrare nella sfera di competenza della Confederazione (centri). Laddove occorra svolgere una procedura d’asilo nazionale, le audizioni dovrebbero parimenti svolgersi nel centro della Confederazione e l’interessato dovrebbe essere attribuito successivamente a un Cantone, dopodiché soltanto potrebbe essere designata dal Cantone la persona di fiducia.
SZ chiede che sia aggiunto un nuovo capoverso:
«I richiedenti minorenni oggetto di una procedura Dublino non sono attribuiti a un Cantone e permangono nella sfera di competenza della Confederazione sino al termine della procedura Dublino oppure fino al raggiungimento della maggiore età oppure fino all’avvenuto trasferimento nello Stato Dublino competente.»
Al riguardo, UR rileva che le esigenze cui deve soddisfare la persona di fiducia sono molto elevate. Essa deve peraltro essere in contatto con le autorità in ogni fase procedurale. UR propone pertanto che i richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati non siano attribuiti a un Cantone e che la procedura sia svolta esclusivamente nei centri della Confederazione. I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati persone sono peraltro poco numerosi e un’attribuzione avrebbe conseguenze finanziarie per i Cantoni.
Conformemente al tenore dell’ordinanza, l’attività della persona di fiducia nella procedura Dublino si estende «fino al trasferimento». SO ritiene che la nozione di «fino al trasferimento» presti a interpretazione. Qualora s’intenda affermare che il minorenne debba essere accompagnato in ogni caso dalla persona di fiducia fisicamente fin nello Stato Dublino competente, occorrerebbero risorse difficilmente giustificabili.