Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine

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ACES, OSAR e UNHCR propongono che ruolo e competenze della persona di fiducia siano adeguati (cfr. formulazione proposta più avanti per gli art. 88a OASA e 7 cpv. 3 OAsi 1). Queste persone non devono soltanto rappresentare i minorenni non accompagnati sotto il profilo giuridico ma anche garantire un’assistenza sociale a tutto campo. Per svolgere queste mansioni, oltre a conoscenze del diritto d’asilo e della procedura Dublino occorrono anche qualifiche socio-pedagogiche connesse alla garanzia degli interessi del minore e conoscenze del diritto in materia di tutela del minore.

OIM e UNHCR ritengono che la definizione delle mansioni della persona di fiducia debba abbracciare anche la determinazione dell’interesse superiore del minore. UNHCR chiede che l’articolo 7 OAsi 1 sia adeguato conseguentemente e che sia esaminato l’interesse del minore. ACES e OSAR considerano che l’entità dell’attività della persona di fiducia debba essere definita in funzione dei bisogni del minore.

Secondo ACES, OSAR e UNHCR, l’elenco delle mansioni va considerato soltanto a titolo d’esempio. Occorre peraltro aggiungere la menzione del sostegno nella ricerca di familiari (cfr. ad art. 88a OASA e 7 cpv. 3 OAsi 1). Occorre altresì sincerarsi che la persona di fiducia sia in grado di svolgere le proprie mansioni e ottenga un compenso corrispondente. Deve inoltre trattarsi di una persona indipendente alle autorità.

UNHCR auspica che la persona di fiducia non diventi una specie di ersatz delle persone incaricate dell’assistenza o del tutore. Occorre pertanto codificare l’obbligo di nominare quanto prima possibile una persona incaricata dell’assistenza o un tutore.

NW ritiene che le varie forme di tutela e sostegno giuridico esistenti andrebbero elencate, come anche le competenze e le eventuali sovrapposizioni per quanto riguarda le mansioni delle istituzioni coinvolte (consulenza giuridica e rappresentanza legale, istituzioni di soccorso, assistenza giudiziaria, persona di fiducia).

JU sottoscrive agli articoli che definiscono ruolo, competenze e mansioni della persona di fiducia (art. 7 OAsi 1, 88a OASA).

ASM considera impraticabili le nuove disposizioni d’ordinanza connesse al potenziamento dei diritti dei minorenni non accompagnati, giacché ostacolerebbero l’allontanamento.

1) Persona di fiducia nel settore degli stranieri (art. 88a AP-OASA)

SG propone il seguente complemento all’articolo 88a capoverso 3 AP-OASA:

«...gli articoli 73-81 LStr. La persona di fiducia è informata entro 24 ore dall’autorità cantonale competente in merito alla decisione di allontanamento e alla disposizione di misure coercitive.»

BS propone altresì di completare l’articolo 88a capoverso 5 AP-OASA. La competente autorità cantonale deve comunicare senza indugio alle altre autorità cantonali e federali coinvolte e al minorenne non soltanto la nomina di una persona di fiducia, bensì anche tutte le altre misure tutorie. Ciò garantirebbe la congruenza materiale con la disposizione parallela (art. 7 cpv. 4 OAsi 1). Si potrebbe parimenti riprendere nell’articolo 88a AP-OASA la formulazione del vigente articolo 7 capoverso 5 OAsi 1, giacché, in linea di massima, l’obbligo di considerare gli aspetti specifici legati alla minore età della persona sentita nel quadro di un’audizione ha la medesima rilevanza nel diritto in materia di stranieri come nel diritto in materia d’asilo.

ZG e ASM ritengono che i casi mirati sono spesso casi di delinquenti (furto) per i quali non è pronunciata nessuna misura coercitiva. Inoltre, spesso i genitori o altri adulti vicini al giovane si fanno vivi e si sincerano della partenza del minore. Trattasi peraltro sovente di giovani in