Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine

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decisione non sia legittimo. Per garantire gli interessi del minore per l’intera durata della procedura è importante garantire la continuità della rappresentanza.

Proposta ACES e OSAR

1Ai richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati si applica l’articolo 7 OAsi 1.

2L’attività della persona di fiducia secondo l’articolo 7 capoverso 3 OAsi 1 si protrae fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente.

3La rappresentanza giuridica conformemente all’articolo 25 può essere prorogata in via eccezionale, nonostante il passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro della procedura Dublino, qualora il trasferimento del minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente possa essere eseguito entro pochi giorni dal centro della Confederazione.

2.2.4 Definizione della famiglia (art. 1a lett. e AP-OAsi 1) e obbligo di ricercare i familiari

Conformemente alla modifica proposta, le persone giuridicamente responsabili per i richiedenti l’asilo minorenni e non coniugati sono parimenti considerate alla stregua di familiari.

NW, SO e SZ approvano questa definizione della famiglia giacché logica sotto il profilo umanitario. SZ osserva che la definizione è altresì consona alle istruzioni della SEM e alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.

NW, ACES e OSAR propongono che la nozione di famiglia di cui all’articolo 2 lettera g del regolamento Dublino III sia ripetuta nella disposizione d’esecuzione.

Secondo TG, dalle esperienze maturate nella prassi emerge che a questo titolo si sono già avute domande d’asilo di minori e di adulti per essi giuridicamente responsabili che però, una volta presentata la domanda, non erano più disposti ad assumersi questa responsabilità. Pertanto occorre accertare con molta cura la questione della responsabilità giuridica. Sempre secondo TG si deve dare per acquisito che i Paesi in cui tale responsabilità giuridica sia chiaramente documentata sono rari, il che rischia di creare collisioni con il diritto svizzero.

TG solleva peraltro anche i quesiti seguenti: l’adulto che si assume la responsabilità giuridica del minore deve disporre di una speciale autorizzazione per alloggiare il giovane sotto il proprio tetto? Come si presenta la situazione sotto il profilo delle misure tutorie?

ACES, OSAR e UNHCR propongono, da un lato, di adeguare le definizioni delle nozioni di «famiglia» e «parenti». Propongono altresì di menzionare all’articolo 22 capoverso 1 OAsi 1 i fratelli e sorelle nonché i parenti ai sensi degli articoli 1 lettere g e h e 8 paragrafo 1 del regolamento Dublino.

Dall’altro lato, ACES, OSAR e UNHCR propongono di prevedere che il richiedente minorenne non accompagnato sia attribuito al medesimo Cantone in cui soggiornano i membri della sua famiglia (sempreché ciò sia nel suo interesse) e questo non soltanto nel quadro della procedura Dublino ma anche della procedura d’asilo nazionale. Raccomandano altresì l’introduzione di una disposizione in virtù della quale siano intrapresi quanto prima possibile i passi necessari per raggiungere parenti del minorenne non accompagnato residenti in altri Stati membri, sempreché ciò sia nel suo interesse.