Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/2: Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a sviluppi nell'ambito di Schengen e Dublino · 17 pagine

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«nonché riguardanti il fatto che la persona è stata vittima della tratta di esseri umani o di altri crimini, affinché lo Stato Dublino competente possa adottare i provvedimenti necessari onde garantire la sicurezza del richiedente.»

VD sottolinea la probabile assenza di una norma identica nel settore degli stranieri. GE plaude alla disposizione proposta, la quale codifica le modalità di scambio delle informazioni previste dal regolamento Dublino III.

JU troverebbe utile precisare che l’eventuale opposizione del richiedente alla comunicazione dei dati riguardanti la sua salute non costituirebbe un impedimento al trasferimento.

ACES e OSAR chiedono di meglio precisare alcuni punti. Ritengono per esempio opportuno rimandare all’articolo 31 paragrafo 1 del regolamento Dublino III e indicare che i dati medici di cui all’articolo 32 paragrafo 1 del regolamento Dublino III sono comunicati a soli fini medici. Ritengono peraltro che per raccogliere tutte le informazioni richieste in termini di impedimenti all’allontanamento Dublino occorra un colloquio personale. Chiedono altresì che gli interessati siano informati in merito a quali dati che li riguardano sono comunicati ad altri Stati Dublino.

2) Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Eurodac (art. 11a

AP-OAsi 3)

BS e JU plaudono alla norma proposta per quanto riguarda il diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Eurodac. JU approva parimenti le disposizioni relative alla responsabilità legata al funzionamento di Eurodac, alla vigilanza sui dati e alla sicurezza degli stessi.

Per motivi di chiarezza, BS propone di completare il capoverso 1, ovvero il capoverso 3. Si tratta, da un lato, di precisare che le persone possono far valere il loro diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati in Eurodac e devono prestarsi al rilevamento dattiloscopico conformemente al regolamento Eurodac (art. 29 par. 9 regolamento Eurodac; cfr. pag. 14 del rapporto esplicativo). Dall’altro, occorre precisare che la registrazione delle domande d’informazione dev’essere effettuata conformemente al regolamento Eurodac. NW e ZG propongono di riformulare il capoverso 1 in modo che il richiedente debba produrre i dati necessari alla propria identificazione (impronte digitali). Ritengono altresì che la disposizione debba menzionare il rilevamento e la cancellazione delle impronte digitali.

ACES e OSAR trovano che le modalità del diritto d’accesso ai dati di Eurodac sono molto esigenti.

2.2.7 Esperti in dattiloscopia (art. 11 AP-OAsi 3 e 87a AP-OASA)

BS ritiene che i dati di Eurodac debbano poter essere comunicati esclusivamente ai servizi autorizzati. Per evitare quanto più possibile eventuali incertezze a livello di attuazione successiva del diritto, BS raccomanda di utilizzare nozioni identiche nel testo dell’ordinanza e nel rapporto esplicativo. La problematica riguarda gli articoli 11 capoverso 2 AP-OAsi 3 e 87a AP-OASA, ovvero le pagine 13 e 16 del rapporto esplicativo.

BS e JU plaudono sia alla nuova funzione di esperto in dattiloscopia, sia alla proposta di affidare il compito ai Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia.