Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Esiste infine una forma di gestione che si situa tra la gestione collettiva in senso stretto e la gestione individuale: la licenza collettiva estesa. Il concetto giuridico di «licenza collettiva estesa» («extended collective license») nasce negli ordinamenti giuridici dei Paesi nordici, dove dagli anni 1960 sta dimostrando la sua efficacia. Il suo campo di applicazione è sempre più vasto e se ne trova ormai traccia anche in qualche documento dell’UE.
Pur trattandosi di un termine generico, diversamente definito negli ordinamenti giuridici dei Paesi nordici ed evolutosi nel tempo, il concetto che esprime poggia su tre costanti: anzitutto sull’esistenza di un’organizzazione di gestione che eserciti i diritti dei suoi membri nel loro settore di attività e ne sia rappresentativa, ossia rappresenti una parte rilevante dei titolari di diritti d’autore nel rispettivo ambito. Di norma le organizzazioni di gestione che rilasciano licenze collettive estese sono autorizzate dallo Stato. In secondo luogo, vi sono convenzioni di licenza tra le organizzazioni di gestione e determinati utenti. La terza costante, decisiva, è una disposizione legale che estende il campo d’applicazione di queste convenzioni alle opere dei titolari di diritti che non appartengono alla relativa organizzazione di gestione, ossia che non ne sono rappresentati.
All’origine del concetto giuridico della licenza collettiva estesa c’è l’idea di estendere la gestione collettiva a tutte le situazioni in cui la concessione individuale di diritti di utilizzazione è impossibile per motivi pratici. Inizialmente si trattava del juke box utilizzato dal proprietario di un locale, della radio o della televisore accesa all’interno di un ristorante o del materiale riprodotto a fini didattici. Il presupposto era che i titolari dei diritti interessati, informati dell’utilizzazione delle loro opere, avrebbero dato il loro accordo. Questa presunzione (confutabile) era ed è sensata e poco problematica nei casi in cui il titolare dei diritti può escludere l’utilizzazione delle opere (il cosiddetto «opt-out»)21. Esistono tuttavia altre forme di licenza collettiva estesa senza possibilità di «opt-out», ossia in cui l’assenso dei non membri è considerato una finzione giuridica irrefutabile, per cui i titolari non membri dell’organizzazione di gestione in questione non hanno alcuna possibilità di vietare l’utilizzazione delle loro opere.
In diversi Paesi del Nord il campo d’applicazione delle licenze oggetto di una convenzione è stato esteso alla messa a disposizione, alla riproduzione e all’utilizzazione di opere protette nell’insegnamento e nella ricerca, alla riproduzione da parte delle autorità e delle aziende di opere e prestazioni protette e alla riproduzione e alla messa a disposizione di opere da parte degli archivi e delle biblioteche pubblici. Lo strumento è applicato in misura crescente anche nell’ambito della diffusione, riproduzione, registrazione, riutilizzazione e ridiffusione di opere e prestazioni in ambito radiotelevisivo. Nell’ordinamento giuridico danese la licenza collettiva estesa ha raggiunto nel 2008 un punto di svolta, già ripreso in Svezia e in Inghilterra e al vaglio in Finlandia e Norvegia: la Danimarca ha, infatti, introdotto una cosiddetta «licenza collettiva estesa generale» il cui campo d’applicazione non è sancito in una legge ma può essere liberamente adeguato alle circostanze senza la partecipazione del legislatore. Le convenzioni da approvare e approvate dal Ministero della cultura sono pubblicate sul suo sito Internet. In Danimarca questo tipo di licenza è di particolare importanza nella digitalizzazione dei fondi delle biblioteche e dei musei.
21 Nella realtà i diritti di «opt-out» sono poco utilizzati per motivi pratici.