Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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La compatibilità della licenza collettiva estesa con le condizioni definite dal diritto internazionale nell’ambito delle restrizioni del diritto d’autore e con il test a tre fasi ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Berna non è finora stata messa in dubbio. Nei singoli casi i dettagli dipendono dalla struttura concreta della licenza.
Sulla scorta delle esperienze positive dei Paesi nordici, la presente revisione parziale prevede l’introduzione della licenza collettiva estesa anche nella legislazione svizzera (art. 43a LDA). Per motivi di sistematica legislativa, nel progetto è, tuttavia, utilizzata l’espressione «gestione collettiva facoltativa».
Resta da stabilire se l’introduzione dell’articolo 43a sarà utile anche nel contesto transfrontaliero, ossia se l’articolo sarà applicabile anche alle utilizzazioni transfrontaliere di contenuti digitali. Ci si può ad esempio chiedere se l’autore francese residente in Francia di un’opera messa digitalmente a disposizione da una biblioteca svizzera in virtù dell’articolo 43a abbia la possibilità di opporsi efficacemente; oppure se gli utenti italiani di queste opere debbano temere ripercussioni giuridiche per violazione del diritto d’autore nel loro Paese, sebbene l’utilizzazione in Svizzera sia autorizzata dall’articolo 43a.
In assenza di un’estesa armonizzazione del diritto d’autore nell’UE e nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Paesi, il principio della territorialità del diritto d’autore rimane il punto di partenza di qualsiasi soluzione giuridica anche nell’era digitale. In linea di principio la licenza collettiva estesa è una soluzione nazionale. Alla luce di alcune regolamentazioni nel diritto privato internazionale22 e nel diritto internazionale, ad esempio nell’articolo 5 capoverso 2 della Convenzione di Berna, nel contesto digitale la valutazione materiale di questo tipo di licenza si orienta in funzione del diritto del Paese per il quale è chiesta la protezione, a prescindere dal foro giuridico. Nel contesto delle utilizzazioni transfrontaliere di opere in Internet, ciò significherebbe che il caricamento di un’opera, legale secondo l’ordinamento giuridico del Paese in cui è effettuato, all’estero non potrebbe essere contestato né vietato (a chi carica l’opera o al fornitore di servizi di comunicazione derivati). Anche se in tal modo le licenze collettive estese possono esplicare determinati effetti per l’utilizzazione transfrontaliera, siffatte normative nazionali non possono sostituirsi a una versione sviluppata e formalmente consolidata della licenza collettiva estesa per il contesto transfrontaliero. Tuttavia, a causa delle divergenze esistenti, ciò non è per ora stato possibile neppure nell’UE.
Dal punto di vista della Svizzera è probabile che la possibilità di estendere la gestione collettiva semplifichi l’utilizzazione e la remunerazione in determinate situazioni. L’articolo 43a ha lo scopo di agevolare le utilizzazioni di massa. Sotto il profilo giuridico, la possibilità dell’«opt-out» continua a garantire ai titolari la libertà di decidere in merito alla gestione dei loro diritti. Ciononostante ci si aspetta che uno dei principali campi d’applicazione dell’articolo sarà la digitalizzazione delle opere nelle biblioteche e negli archivi.
Alla luce della rapida evoluzione tecnologica e dell’avvento di nuovi modelli commerciali, pare invece poco auspicabile un assoggettamento di altri ambiti di gestione all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 40 capoverso 1. Sembra preferibile una soluzione analoga a quelle adottate da Danimarca e Inghilterra, che
22 P.es. art. 109 seg. LDIP o art. 5 III CLug.