Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Per i fornitori di servizi di comunicazione derivati che non intendono affiliarsi a un organismo di autodisciplina, un disciplinamento a livello di legge è imprescindibile per motivi di ordine giuridico. La disposizione prevede che questi fornitori possano essere obbligati a bloccare l’accesso ai contenuti contrari al diritto d’autore o a rimuoverli e ad adottare le misure necessarie affinché i contenuti in questione non siano immediatamente ricaricati (il cosiddetto filtraggio). La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha esaminato la questione dell’utilizzazione di filtri in due occasioni61. Dal suo punto di vista, l’obbligo di creare un sistema di filtraggio è compatibile con il diritto dell’UE nella misura in cui è equo e proporzionale senza essere eccessivamente costoso ai sensi della Direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)62. Ritiene invece inammissibile imporre ai fornitori di servizi di comunicazione derivati l’obbligo di sorvegliare tutte le informazioni registrate sui loro server63. Il disciplinamento proposto nell’ambito della presente revisione tiene conto di queste considerazioni fondamentali.
I blocchi di Internet sono previsti solo come ultima ratio, nel caso in cui non è possibile sanzionare il fornitore di servizi di comunicazione derivati. L’articolo 8 paragrafo 364 della direttiva sul diritto d’autore obbliga gli Stati membri a prevedere che sia ordinato un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi. Sebbene la disposizione non imponga agli Stati membri di prevedere il blocco di indirizzi IP o della risposta dal server DNS (detto blocco degli indirizzi IP o blocco DNS), sono numerosi i Paesi che hanno attuato la disposizione in tal senso65. La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) si è occupata dell’impiego dei blocchi di Internet, mettendo in dubbio la compatibilità di questi ultimi con i diritti umani fondamentali. Secondo la Corte, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non esclude questo tipo di blocco, a condizione che poggi su una base legale sufficientemente precisa e sia definito in modo da evitare, nella misura del possibile, il blocco di contenuti leciti (il cosiddetto «overblocking»)66. Anche la CGUE si è occupata dei blocchi di Internet. Ne ammette l’impiego nella misura in cui siano rispettati i diritti fondamentali riconosciuti (in particolare la libertà imprenditoriale dei fornitori di servizi di accesso a Internet e la libertà d’informazione degli utenti di Internet)67. L’ordine di un provvedimento non deve costringere il fornitore di servizi Internet a fare sacrifici insostenibili, tanto più che non è lui l’autore della violazione. Secondo la CGUE, l’ordine di un provvedimento è compatibile con il diritto comunitario se non prescrive concretamente la misura che il fornitore di servizi Internet deve adottare e lo lascia libero di scegliere il provvedimento più idoneo in funzione delle sue risorse e possibilità.
61 CGUE del 24.11.2011, causa C-70/10, Scarlet/SABAM, ECLI:EU:C:2011:771; CGUE del 16.02.2012, causa C-360/10, SABAM/Netlog, ECLI:EU:C:2012:85.
62 GU L 178, pag. 1
63 CGUE, causa C-70/10 (nota 61), n. marg. 35; CGUE, causa 360/10 (nota 61), n. marg. 33.
64 Cfr. nota 58.
65 Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Inghilterra, Irlanda.
66 Sentenza CEDU Ahmet Yildirim c. Turchia, del 18 dic. 2012, n. 3111/10.
67 CGUE del 27.03.2014, causa C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih e Wega Filmproduktionsgesellschaft (kino.to), ECLI:EU:C:2014:192.