Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Non è stata considerata neppure la proposta di regolamentazione del cosiddetto «copyfraud». Una volta decorso il termine di protezione le opere diventano di dominio pubblico. Soprattutto nel contesto di Internet spesso le opere di dominio pubblico sono accompagnate del simbolo © o da altri rinvii a presunti diritti d’autore finalizzati a imporre condizioni di utilizzazione. Questa pratica, definita «copyfraud», si contrappone fondamentalmente all’interesse pubblico del libero accesso alle opere e al principio stesso di limitare il diritto d’autore nel tempo. Potrebbe pertanto essere opportuno riesaminare l’esigenza di una regolamentazione.
Non si è tenuto conto neppure della proposta di estendere il diritto di citazione alle opere delle arti figurative e alle fotografie. Benché la legge sul diritto d’autore non preveda questa eccezione, secondo diverse fonti della letteratura, fondate su un’interpretazione storica, la citazione di opere delle arti figurative e di fotografie non è ammessa. Nella dottrina più recente si è invece imposto il parere che anche queste opere sono citabili56. Pertanto, una modifica della legge non pare opportuna, tanto più che il testo di legge è chiaro. Analogamente non si è tenuto conto della richiesta di sancire nella legge la citazione integrale e quella di estendere il privilegio accordato ai cataloghi di cui all’articolo 26, ai cataloghi online e a media simili non ancora conosciuti. La legge non menziona esplicitamente la citazione integrale. Nessuno ne contesta l’ammissibilità, sempre che se ne faccia un uso giustificato e che non comprometta la normale utilizzazione dell’opera. La terminologia utilizzata nella legge sul diritto d’autore è tecnologicamente neutra. L’articolo 26 copre quindi automaticamente anche i nuovi tipi di catalogo.
1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Il progetto è finalizzato alla ratifica di due trattati dell’OMPI: il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
Al fine di modernizzare il diritto d’autore occorre anzitutto adottare «le misure necessarie per garantire una protezione adeguata alle nuove tecnologie»57 che consentano di proseguire con coerenza sulla via scelta dalla Svizzera. Rinunciare al principio della priorità della gestione individuale a favore di soluzioni collettive (tariffa unica per Internet) non è auspicabile. Diventa tuttavia indispensabile portare avanti la lotta alla pirateria con interventi possibilmente efficaci, ossia presso i servizi di hosting e i fornitori di servizi Internet. Al fine di armonizzare la terminologia utilizzata nei testi di legge, anche nel diritto d’autore si parla di «fornitori di servizi di comunicazione derivati» per definire i servizi di hosting e di «fornitori di servizi di telecomunicazione» per definire i fornitori di servizi Internet. Per quanto possibile, è indispensabile evitare che il diritto d’autore interferisca con la sfera privata e criminalizzi gli utenti di Internet. Il Consiglio federale si riallaccia ampiamente alle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro AGUR12, pur
56 MACCIACCHINI, SANDRO / OERTLI, REINHARD, Stämpflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2012, URG 25, n. marg. 5—8.
57 Cfr. DTF 136 II 508 (Logistep), in cui il Tribunale federale esorta il legislatore ad agire sottolinenando che è compito suo «adottare le misure necessarie per garantire una protezione adeguata alle nuove tecnologie».